Cassazione Penale, Sentenza n. 5700/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso con ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 29/03/2017. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché la causa ostativa (sentenza di condanna del Tribunale di Lecce del 16/05/2012, confermata dalla Corte d'appello il 29/04/2016) sarebbe stata già conosciuta dal giudice che concesse l'indulto e quindi fosse già titolo di giudicato al momento dell'applicazione dell'indulto; (ii) vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto questa si sarebbe limitata a recepire la richiesta del pubblico ministero senza spiegare il rapporto tra thema decidendum e contenuto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la sentenza invocata è divenuta irrevocabile soltanto il 19/09/2017 (quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso), quindi non poteva essere presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione al momento del concedere l'indulto (29/03/2017). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità, stante la formulazione astratta del motivo senza concreto confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241
La revoca dell'indulto può essere disposta se sopravviene una condanna di almeno due anni per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge; la Corte ha implicato che rileva la condanna solo se divenuta irrevocabile al momento della concessione dell'indulto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente di irrogare sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna economica e il versamento alla Cassa delle ammende in base a questa norma.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268823)
Principio secondo cui il motivo di impugnazione deve avere specificità estrinseca e confrontarsi concretamente con il contenuto della pronuncia impugnata; motivi formulati solo in diritto e senza riferimento concreto sono inammissibili.
Massime di principio
- Per valutare se una condanna osti alla concessione o determini la revoca di un indulto conta la irrevocabilità della sentenza: una decisione non ancora definitiva al momento della concessione non può essere considerata come causa ostativa.
- Chi impugna una ordinanza di revoca dell'indulto deve indicare in modo specifico e concreto i punti di motivo, confrontandosi con la motivazione svolta dal giudice; censure generiche o soltanto in diritto possono essere dichiarate inammissibili.
- Il decorso temporale (data di irretrattabilità/irrevocabilità della sentenza) è cruciale: va sempre verificato quando una sentenza è divenuta definitiva rispetto alla data in cui è stata concessa la misura clemenziale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenze formali o di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante l'accuratezza nella formulazione dei motivi.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione il ricorrente deve produrre e documentare gli elementi temporali e sostanziali che dimostrino che la causa ostativa era realmente conosciuta e giudizialmente definitiva al momento della concessione dell'indulto.
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