Tribunale, Sentenza T-105/25
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 13 May 2026. — Kutxabank, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark K. – Earlier EU figurative marks k and k kutxabank kredit – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 – Lack of similarity of the services – Lack of similarity of the signs – Cross-claim. — Case T-105/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge sia il ricorso principale di Kutxabank sia il ricorso incidentale di Klarna contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione. Conferma che, per la maggior parte dei servizi delle classi 35, 39, 42 e 45, manca la somiglianza con i servizi finanziari/assicurativi anteriori e quindi manca il rischio di confusione. Al contrario, per i servizi identici della classe 36, conferma il rischio di confusione tra il marchio richiesto "K." e il marchio anteriore "k". Le spese sono poste a carico di ciascuna parte soccombente nei rispettivi procedimenti, oltre alle spese di EUIPO.
Marchio UE figurativo "K." e marchi anteriori "k" e "k kutxabank kredit": assenza di rischio di confusione per gran parte dei servizi, ma sussistenza del rischio per i servizi identici in classe 36 collegati al marchio anteriore "k"
La questione giuridica
Nel ricorso principale, se la commissione di ricorso abbia errato nell'escludere il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "K." e i marchi anteriori figurativi "k" e "k kutxabank kredit" per i servizi delle classi 35, 39, 42 e 45, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Nel ricorso incidentale, se la commissione di ricorso abbia errato nell'affermare il rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore "k" per i servizi identici della classe 36, in particolare quanto alla comparazione dei segni.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione richiede cumulativamente la somiglianza dei segni e quella dei servizi; se una sola di tali condizioni manca, l'opposizione deve essere respinta per i servizi interessati. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i servizi delle classi 35, 39, 42 e 45 del marchio richiesto non fossero simili ai servizi finanziari e assicurativi coperti dal marchio anteriore "k" o dal marchio "k kutxabank kredit", sicché non vi era rischio di confusione. Ha invece confermato che, per i servizi identici della classe 36, il marchio richiesto "K." e il marchio anteriore "k" erano visivamente più che mediamente simili e foneticamente identici, con conseguente rischio di confusione nonostante l'attenzione elevata del pubblico pertinente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134
- Convenzione di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi
Marchio UE figurativo "K." e marchi anteriori "k" e "k kutxabank kredit": opposizione e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina, da un lato, il ricorso principale del richiedente Kutxabank, SA e, dall'altro, il ricorso incidentale della interveniente Klarna Bank AB, entrambi fondati sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il marchio richiesto, figurativo, consiste nel segno "K." e designa servizi delle classi 35, 36, 39, 42 e 45 della classificazione di Nizza. L'opposizione di Kutxabank si fondava su due marchi anteriori figurativi: un primo marchio UE figurativo "k" per servizi della classe 36 e un secondo marchio UE figurativo "k kutxabank kredit" per servizi delle classi 35 e 36.
L'Opposition Division aveva inizialmente accolto l'opposizione sulla base del solo marchio anteriore 1 per tutti i servizi del marchio richiesto. La commissione di ricorso, invece, ha annullato tale decisione per i servizi delle classi 35, 39, 42 e 45, respingendo l'opposizione per tali servizi, ma l'ha confermata per tutti i servizi della classe 36.
Normativa rilevante e criterio applicato
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 14 agosto 2017, il diritto sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, come modificato, e non il regolamento n. 2017/1001, sebbene quest'ultimo abbia contenuto identico sul punto rilevante.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico. Il Tribunale ribadisce i principi consolidati: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi, e necessità cumulativa di entrambe le condizioni.
Ricorso principale: servizi delle classi 35, 39, 42 e 45 rispetto al marchio anteriore 1
Per il marchio anteriore 1, il Tribunale conferma che i servizi del marchio richiesto nelle classi 35, 39, 42 e 45 non sono simili ai servizi della classe 36 coperti dal marchio anteriore, in particolare "insurance; financial affairs; monetary affairs".
Classe 39
I servizi di logistica, distribuzione, trasporto e tracciamento di documenti e colli sono ritenuti diversi per natura, finalità e modalità di utilizzo rispetto ai servizi assicurativi e finanziari. Il ricorrente non aveva sviluppato argomenti specifici sufficienti a contestare questa valutazione.
Alcuni servizi della classe 35
Per i servizi di fatturazione, contabilità e programmi di fidelizzazione, il Tribunale osserva che si tratta essenzialmente di servizi connessi alla contabilità, normalmente prestati da contabili, mentre il marchio anteriore copre servizi tipici del settore bancario e finanziario. Non vi è rapporto di concorrenza, sostituibilità o complementarità sufficiente. Le deduzioni del ricorrente sui programmi di fidelizzazione bancari sono state ritenute troppo vaghe e non supportate da elementi probatori.
Alcuni servizi della classe 42
Anche i servizi di software temporaneo per pagamenti elettronici, per valutazioni di merito creditizio, per transazioni finanziarie e software as a service per transazioni finanziarie sono stati ritenuti diversi dai servizi finanziari della classe 36. Pur potendo facilitare tali servizi, non ne condividono natura, finalità, uso, né sono prestati dagli stessi operatori professionali.
Alcuni servizi della classe 45
I servizi di sicurezza per beni e persone, autenticazione utenti e indagini sui precedenti personali sono stati esclusi dall'area dei servizi finanziari/assicurativi: la classe 45 non include servizi relativi ad affari finanziari o monetari, e i servizi in questione soddisfano bisogni diversi, sono forniti da imprese differenti e richiedono competenze diverse.
Complementarità
Quanto agli altri servizi delle classi 35, 42 e 45, il Tribunale esclude la complementarità per mancanza di prova concreta della stretta connessione richiesta dalla giurisprudenza. È ribadito che l'analisi va condotta sulla base della descrizione dei servizi rivendicati e non dei servizi effettivamente commercializzati.
Conclusione: per tutti questi servizi, poiché manca la somiglianza dei servizi, manca in radice una delle condizioni cumulative del rischio di confusione. Il ricorso principale è quindi respinto per la parte relativa al marchio anteriore 1.
Ricorso principale: servizi della classe 39, 42 e 45 rispetto al marchio anteriore 2
Il Tribunale passa poi al marchio anteriore 2.
Classe 39
I servizi di logistica, distribuzione e trasporto non sono simili ai servizi della classe 35 coperti dal marchio anteriore 2, poiché la classe 35 comprende il raggruppamento di merci per conto terzi ma esclude il trasporto. Anche il servizio di tracciamento e rintracciamento di documenti e colli non è stato dimostrato come complementare ai servizi anteriori.
Classi 42 e 45
Per i servizi tecnologici e di sicurezza delle classi 42 e 45, il Tribunale richiama le ragioni già esposte per il marchio anteriore 1 e conclude che essi non sono né simili né complementari ai servizi della classe 36 del marchio anteriore 2, né simili ai servizi della classe 35 di tale marchio. Quindi, per tali servizi, manca anche qui il rischio di confusione.
Ricorso principale: servizi identici della classe 35 e confronto dei segni con il marchio anteriore 2
Per i servizi della classe 35, il Tribunale conferma che essi sono identici ai servizi della classe 35 coperti dal marchio anteriore 2. L'esame si concentra allora sulla somiglianza dei segni.
Somiglianza visiva
Il Tribunale ritiene che i segni presentino una somiglianza visiva bassa, ma non nulla: entrambi contengono la lettera "k", ma il marchio anteriore 2 comprende anche gli elementi verbali "kutxabank" e "kredit", che occupano una parte significativa e ben leggibile del segno. La lettera "k" figurativa non è considerata elemento dominante isolabile in modo da esaurire il confronto.
Somiglianza fonetica
La somiglianza fonetica è ritenuta molto debole: il marchio anteriore sarà verosimilmente pronunciato come "kutxabank kredit" o almeno "kutxabank", mentre il marchio richiesto consiste nella sola lettera "k". Non è comune pronunciare il punto finale, e non vi sono prove per una diversa conclusione.
Somiglianza concettuale
I segni sono concettualmente diversi: il marchio anteriore 2 evoca il concetto di banca, mentre il segno richiesto non trasmette alcun concetto particolare. Il Tribunale ricorda che, in linea di principio, le lettere dell'alfabeto non hanno un significato semantico autonomo.
Rischio di confusione
Nonostante l'identità dei servizi e l'attenzione elevata del pubblico, la combinazione di bassa somiglianza visiva, somiglianza fonetica molto debole e differenza concettuale esclude il rischio di confusione. Il ricorso principale è quindi respinto integralmente.
Ricorso incidentale: marchio anteriore 1 e servizi identici della classe 36
Nel ricorso incidentale, Klarna Bank AB contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore 1 per i servizi identici della classe 36.
Confronto dei segni nel ricorso incidentale
Il Tribunale ritiene che i segni siano concettualmente neutri, poiché la lettera "k" non ha un significato particolare accertato in una lingua dell'Unione.
Somiglianza visiva
Il Tribunale qualifica la somiglianza visiva come superiore alla media. Entrambi i segni contengono una lettera "k" stilizzata in nero e in grassetto, oltre a punti grafici; le differenze relative alla forma delle estremità, al numero, al colore e alla posizione dei punti non sono sufficienti a neutralizzare l'impressione comune derivante dall'elemento identico "k".
Somiglianza fonetica
I segni sono considerati foneticamente identici, poiché il pubblico percepirà entrambi come la lettera "k"; non è credibile che il segno richiesto venga pronunciato come "k dot".
Rischio di confusione nel ricorso incidentale
Poiché i servizi della classe 36 sono identici, il marchio anteriore 1 ha distintività media e i segni presentano una somiglianza visiva superiore alla media e identità fonetica, il Tribunale conferma l'esistenza del rischio di confusione, anche considerando l'attenzione più elevata del pubblico. Il ricorso incidentale è dunque respinto.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ciascuna parte soccombente sopporta le proprie spese; Kutxabank è condannata inoltre alle spese di EUIPO nel procedimento principale, mentre Klarna Bank AB è condannata alle spese di EUIPO nel procedimento incidentale. Il Tribunale precisa infine che la decisione della commissione di ricorso sulle spese amministrative resta ferma in assenza di annullamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-483/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-488/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-603/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-877/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-155/25
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-225/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →