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Parere

Parere n. 209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Roberta Capozzi, Ludovica Sacerdoti, Raffaele D'Angelo e Adelaide Bortone, in qualità questi ultimi di genitori della minore Simona D'Angelo, Lucia Santoro, Floriana Barra, Claudia Gravina, Marica Piccirillo, Rosa Giacca contro il Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Seconda Università degli Studi di Napoli “SUN”, il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico - Cineca e nei confronti di Luca Menna per l’annullamento: a) del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, relativamente all’anno accademico 2014\2015; b) degli atti relativi all’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, con la relativa graduatoria unica del concorso, pubblicata il 12 maggio 2014.

Giustizia amministrativa201600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 e degli atti relativi alla graduatoria unica per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, il decreto ministeriale disciplinante le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale e gli atti della procedura di ammissione per l’a.a. 2014/2015, lamentando la mancata ammissione ai corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Hanno chiesto l’ammissione interinale e definitiva, anche in soprannumero, nonché il risarcimento dei danni e la condanna all’ammissione in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare nel 2016, il Ministero ha riferito nel 2025 che alcune ricorrenti hanno conseguito la laurea in Medicina o Odontoiatria, mentre altre hanno conseguito una diversa laurea. La questione attualmente esaminata riguarda la permanenza dell’interesse alla decisione per le ricorrenti che hanno conseguito una laurea diversa da quella oggetto della domanda, nonché la necessità di acquisire una loro dichiarazione espressa prima di valutare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né ha deciso definitivamente sulla sua procedibilità. Ha disposto un incombente istruttorio, rilevando che il conseguimento della laurea in Medicina o Odontoiatria da parte di alcune ricorrenti potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse. Per le ricorrenti Lucia Santoro e Claudia Gravina, che risultano aver conseguito la laurea in farmacia, e Rosa Giacca, che risulta aver conseguito la laurea in biologia, il conseguimento di una laurea diversa non consente invece di presumere la perdita dell’interesse al ricorso. È stata quindi richiesta a tali ricorrenti una comunicazione formale sulla persistenza o meno dell’interesse entro venti giorni dalla comunicazione del parere, con l’avviso che, in mancanza di riscontro, il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse per le ricorrenti laureate in Medicina o Odontoiatria

Il conseguimento della laurea in Medicina o Odontoiatria, ottenuto da alcune ricorrenti per effetto dell’ammissione temporanea disposta in sede cautelare, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Persistenza dell’interesse per chi ha conseguito una diversa laurea

Il conseguimento di una laurea diversa da quella oggetto della domanda — in farmacia o biologia — non consente, in assenza di una dichiarazione espressa, di ritenere automaticamente venuto meno l’interesse alla decisione.

Incombente istruttorio e termine per la dichiarazione

Lucia Santoro, Claudia Gravina e Rosa Giacca devono comunicare formalmente entro venti giorni dalla comunicazione del parere se persiste l’interesse alla decisione; in mancanza, il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento e della richiesta di condanna in forma specifica all’ammissione al corso di laurea.

  • D.M. 5 febbraio 2014, n. 85

    È l’atto ministeriale impugnato, recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2014/2015.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, il conseguimento da parte del ricorrente del risultato sostanziale perseguito con l’impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Il conseguimento di un risultato diverso da quello richiesto nel ricorso non consente di presumere automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse; occorre acquisire una dichiarazione dell’interessato sulla persistenza o meno dell’interesse alla decisione.
  • Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l’organo decidente deve consentire al ricorrente di manifestare espressamente la propria posizione, assegnando un termine per la relativa comunicazione.

Impugnazione dell’accesso programmato a Medicina e Odontoiatria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da più aspiranti studentesse, e da alcuni genitori in rappresentanza di una minore, contro il Ministero dell’università e della ricerca, gli atenei coinvolti, il Cineca e un controinteressato. Sono stati impugnati il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 e gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015.

Domande proposte

Le ricorrenti hanno lamentato la mancata ammissione ai corsi e hanno chiesto l’ammissione interinale e definitiva, anche in soprannumero, nonché il risarcimento dei danni e la condanna in forma specifica all’adozione del provvedimento di ammissione, con richiamo all’art. 30, comma 2, c.p.a.

Fase cautelare e sviluppi successivi

Con il parere n. 1009 del 27 aprile 2016 la domanda cautelare è stata accolta, disponendo l’ammissione temporanea delle ricorrenti ai corsi di laurea fino alla decisione di merito e chiedendo al Ministero la relazione di rito.

La relazione ministeriale è stata trasmessa soltanto nel luglio 2025. Dalla documentazione acquisita presso gli atenei è emerso che alcune ricorrenti, in conseguenza della misura cautelare, hanno conseguito la laurea in Medicina o Odontoiatria, mentre altre hanno conseguito una diversa laurea. Il Ministero ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso collettivo, anche per la possibile presenza di conflitti di interesse tra le ricorrenti, e ha dedotto nel merito l’infondatezza del gravame. Ha inoltre prospettato l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse per le ricorrenti che si sono iscritte e hanno conseguito la laurea nel corso oggetto del ricorso.

Valutazione sulla permanenza dell’interesse

La Sezione ha ritenuto che il conseguimento della laurea in Medicina o Odontoiatria da parte di alcune ricorrenti possa incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione.

Diversa è la posizione delle ricorrenti che hanno conseguito una laurea non coincidente con quella per la quale era stata richiesta l’ammissione. Il conseguimento della laurea in farmacia da parte di Lucia Santoro e Claudia Gravina e della laurea in biologia da parte di Rosa Giacca non consente, da solo, di ritenere venuto meno l’interesse al ricorso. In assenza di una dichiarazione espressa, non può quindi essere pronunciata immediatamente la sopravvenuta carenza di interesse.

Incombente istruttorio

La Sezione ha disposto che le tre ricorrenti comunichino formalmente, entro venti giorni dalla comunicazione del parere, se intendano mantenere l’interesse alla decisione del ricorso. È stato precisato che, in mancanza di riscontro entro il termine, il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. Non sono stati esaminati in via definitiva né l’ammissibilità del ricorso collettivo né i motivi di merito relativi alla procedura di accesso programmato. Il ricorso è stato rinviato a una successiva adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, dopo l’acquisizione delle dichiarazioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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