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Sentenza

Sentenza n. 5564/2026 - Roma, Sezione 5B

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale, n. 43232 inoltrata dal ricorrente in data 01.04.2025, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione (solo con abilitazione) per le attività di sostegno nella scuola secondaria di II° grado (ADSS), conseguito in Spagna, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202515966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente nelle attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. La domanda era stata presentata il 1° aprile 2025. Il ricorrente ha sostenuto che fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha interpretato l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché tale termine era decorso senza un provvedimento espresso, il TAR ha accertato il silenzio inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine esteso in ragione della natura massiva dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale dell’azione avverso il silenzio, diretta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e all’ordine di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza fa capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Ai fini dell’azione avverso il silenzio, è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza che l’amministrazione abbia adottato una pronuncia.
  • Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, sicché il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
  • Decorso il termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio inadempimento dell’amministrazione e il giudice può ordinare all’autorità competente di provvedere entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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