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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un'associazione non riconosciuta, esercente attività imprenditoriale, e della persona fisica che aveva agito in nome e per conto dell'ente. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo provato il superamento sia della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 l.fall. sia dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali (modello Unico 2018) e reputando insufficiente la documentazione contabile e la relazione di parte prodotta dai reclamanti; aveva inoltre negato una c.t.u. richiesta per verificare il mancato superamento delle soglie, giudicandola esplorativa. In cassazione, il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 15 l.fall., 2697 e 2729 c.c., 116 c.p.c. e 18, comma 10, l.fall., oltre a omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione. In sostanza ha sostenuto che le dichiarazioni fiscali non hanno efficacia vincolante nei rapporti non tributari, che l'onere di provare i requisiti di fallibilità gravava sui creditori e/o sul fallimento, che la Corte d'appello aveva trascurato elementi istruttori favorevoli e che la c.t.u. era necessaria per accertare l'effettivo ammontare dell'indebitamento e lo sgravio dei debiti previdenziali. È stata anche chiesta, con memoria, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta chiusura del fallimento, richiesta respinta perché la chiusura non rende improcedibile il giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, in via preliminare, che la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo non determina cessazione della materia del contendere né improcedibilità del giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, poiché permane l'interesse a stabilire se il debitore dovesse o meno essere dichiarato fallito. Nel merito, ha ritenuto i due motivi inammissibili perché diretti a criticare un apprezzamento di fatto della Corte territoriale logicamente motivato. Ha ribadito che il superamento della soglia dell'art. 15 l.fall. costituisce una condizione per la dichiarazione di fallimento da accertare d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare, ma ha considerato corretta l'utilizzazione, come elemento di prova liberamente valutabile, delle dichiarazioni fiscali dell'associazione, senza valore vincolante ma idonee a concorrere al convincimento del giudice. Ha inoltre condiviso il giudizio di inattendibilità della documentazione contabile prodotta dai reclamanti ai fini dell'art. 1, comma 2, l.fall., osservando che i ricorrenti non avevano spiegato la divergenza rispetto ai dati fiscali né provato l'estinzione dei debiti indicati. Quanto alla c.t.u., ha confermato che si trattava di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e correttamente escluso perché meramente esplorativo in assenza di documentazione contabile adeguata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 15 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    ultimo comma; secondo comma

    Il superamento della soglia di fallibilità non è un fatto impeditivo soggetto all'onere probatorio del debitore, ma una condizione per la dichiarazione di fallimento che il tribunale deve verificare d'ufficio sugli atti dell'istruttoria prefallimentare.

  • art. 1, secondo comma, legge fall.

    I requisiti dimensionali di non fallibilità devono essere dimostrati con idonea documentazione contabile; la mera relazione di parte, priva di adeguati riscontri, non è sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Non grava sul debitore l'onere di provare il mancato superamento della soglia di fallibilità; l'accertamento dei presupposti spetta al giudice sulla base degli elementi disponibili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle regole sull'onere della prova, ma non fondativo della decisione; i dati fiscali e contabili sono stati valutati come elementi probatori liberamente apprezzabili.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata disattesa perché la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello è stata ritenuta coerente e non illogica.

  • art. 18, decimo comma, legge fall.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ravvisasse violazione della norma nella decisione impugnata.

  • art. 2214 c.c.

    Anche in regime di contabilità semplificata permangono gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dalla norma.

  • art. 2215-bis c.c.

    La documentazione contabile prodotta era priva delle annotazioni richieste, con conseguente inidoneità probatoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • La chiusura del fallimento non fa venir meno l'interesse a impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché il giudizio serve a stabilire se il debitore dovesse essere assoggettato alla procedura e, quindi, se il curatore sia stato legittimamente nominato.
  • Il superamento della soglia di fallibilità ex art. 15 l.fall. costituisce una condizione per la dichiarazione di fallimento da verificare d'ufficio sulla base degli atti della fase prefallimentare, non un fatto impeditivo gravante in prova sul debitore.
  • Le dichiarazioni fiscali non sono vincolanti nei giudizi non tributari, ma possono essere utilizzate come elementi di prova liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri dati acquisiti.
  • Chi contesta la fallibilità deve fornire elementi specifici e documentati idonei a spiegare la divergenza tra i dati fiscali e la situazione reale dell'esposizione debitoria; una relazione di parte generica o incompleta non è sufficiente.
  • La c.t.u. non può essere utilizzata per supplire alla mancata produzione della documentazione contabile necessaria, soprattutto quando la richiesta ha carattere meramente esplorativo.
  • Anche l'imprenditore che tenga contabilità semplificata resta soggetto agli obblighi minimi di tenuta delle scritture contabili e la loro omissione può ricadere a suo danno nel giudizio sulla fallibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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