Ordinanza n. 145/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del 19 gennaio 2025, n. 100, emessa dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Urbanistica e Patrimonio del Comune di Rio ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001, recante “sospensione dell’utilizzo delle n. 16 (sedici) unità immobiliari presenti all’interno del Villaggio Turistico Mezzo ortano”, “l’immediata sospensione di qualsivoglia attività in corso” e “il divieto assoluto di disporre dei suoli interessati dell’intervento in oggetto”, con avvertimento che “trascorsi n. 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, qualora non intervenga la revoca della presente Ordinanza, le aree/immobili lottizzati abusivamente verranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune con Atto dichiarativo e le opere realizzate saranno demolite a cura del Comune ed a spese dei responsabili” e che “in caso di accertamento dell’inottemperanza al presente provvedimento di divieto di disporre dei suoli e contestuale immediata sospensione dell’utilizzo delle n. 16 (sedici) unità immobiliari, saranno emessi i dovuti atti e/o provvedimenti consequenziali ed avviate le relative procedure correlate al procedimento di “lottizzazione abusiva funzionale”, così come prescritto dagli artt. 30, commi 7-8, e 31 del D.P.R. 380/2001”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell’utilizzo di 16 unità immobiliari, sospensione delle attività e divieto di disporre dei suoli, adottata ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell’utilizzo di 16 unità immobiliari situate all’interno di un villaggio turistico, l’immediata sospensione di ogni attività in corso e il divieto di disporre dei suoli interessati. L’ordinanza avvertiva inoltre delle conseguenze previste dall’art. 30, commi 7 e 8, e dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di mancata revoca o di inottemperanza, incluse l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale e la demolizione delle opere. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la questione cautelare è stata valutata con riferimento alla coerenza dei presupposti fattuali e giuridici dell’atto con la precedente declaratoria comunale di inefficacia della SCIA commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris. Ha rilevato che la situazione di fatto e di diritto posta a fondamento dell’ordinanza impugnata coincide con quella già considerata dal Comune nella declaratoria di inefficacia della SCIA commerciale, la cui impugnazione era stata respinta dalla stessa Sezione con sentenza del 4 giugno 2025, n. 981. L’ordinanza di sospensione è stata quindi ritenuta conseguenza doverosa della precedente declaratoria di inefficacia della SCIA. Non è stata svolta una distinta valutazione del periculum in mora, risultando decisivo il mancato fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
sospensione dell’utilizzo delle n. 16 (sedici) unità immobiliari; l’immediata sospensione di qualsivoglia attività in corso; il divieto assoluto di disporre dei suoli interessati dell’intervento
La norma è richiamata quale base giuridica dell’ordinanza comunale di sospensione e divieto di disposizione dei suoli.
art. 30, commi 7-8, d.P.R. 380/2001
trascorsi n. 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, qualora non intervenga la revoca della presente Ordinanza, le aree/immobili lottizzati abusivamente verranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune
Le disposizioni sono richiamate per le conseguenze dell’inottemperanza al divieto e della mancata revoca dell’ordinanza.
art. 31 d.P.R. 380/2001
le opere realizzate saranno demolite a cura del Comune ed a spese dei responsabili
La disposizione è richiamata dall’ordinanza quale fondamento delle conseguenze demolitorie correlate all’accertamento della lottizzazione abusiva.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di sospensione dell’utilizzo di immobili e delle attività costituisce conseguenza doverosa di una precedente declaratoria di inefficacia della SCIA commerciale, già impugnata e respinta con sentenza, la coerenza dei relativi presupposti fattuali e giuridici può escludere il fumus boni iuris della successiva impugnazione cautelare.
- La precedente pronuncia di rigetto dell’impugnazione contro la declaratoria di inefficacia della SCIA costituisce, nella successiva fase cautelare relativa al provvedimento consequenziale, un elemento decisivo per la valutazione negativa del fumus boni iuris.
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