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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l'annullamento: del decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026 (decreto Capo Dipartimento-DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025), non comunicato, nè notificato; - - degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, con gli atti presupposti, consequenziali e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato per l'annullamento il decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026, deducendo motivi di illegittimità illustrati nel ricorso introduttivo, il cui contenuto non è riportato nell'ordinanza. Il giudizio coinvolge un elevato numero di controinteressati, destinatari degli effetti degli atti impugnati; il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni di essi. In vista dell'udienza pubblica di merito fissata per l'8 aprile 2026, il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con la relativa data e inserire nella home page un collegamento alla sezione denominata "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti, a pena di improcedibilità del gravame, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova del loro compimento deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l'adozione delle modalità necessarie per assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio, quali i pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente di stabilire modalità particolari di notificazione, giustificate dall'elevato numero dei destinatari e dalle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati, il giudice amministrativo deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati necessari.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del ricorso integrale, del provvedimento giudiziale, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso idoneo a rendere conoscibili giudice, numero di ruolo, parti, atti impugnati, motivi e modalità di prosecuzione del processo.
  • Il giudice può prescrivere all'amministrazione obblighi di permanenza online della documentazione pubblicata, di attestazione dell'avvenuta pubblicazione e di collegamento facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori fissati per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova comporta, secondo quanto prescritto nell'ordinanza, l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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