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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale in favore di altra impresa, verbali di gara e rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata, sostenendo anzitutto che un'altra concorrente, Longo Costruzioni S.r.l., avrebbe dovuto essere esclusa per avere inserito nella busta amministrativa la dichiarazione relativa ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per la sicurezza. Secondo la ricorrente, tale condotta avrebbe violato l'art. 20 del disciplinare, che prevedeva l'esclusione per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, nonché il principio di segretezza dell'offerta economica, l'autoresponsabilità, gli artt. 107, comma 1, e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e i principi di imparzialità e parità di trattamento, con travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto che, ove Longo Costruzioni fosse stata esclusa, le offerte ammesse sarebbero state quattro e avrebbe dovuto applicarsi il criterio del prezzo più basso, anziché il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023; in tal modo, la ricorrente, avendo formulato il maggior ribasso, sarebbe risultata aggiudicataria. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, nonché erroneità e inconferenza delle ragioni poste a fondamento del diniego. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha contestato il merito. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro la clausola del disciplinare relativa al divieto di commistione, chiedendone l'annullamento e la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha prescisso dall'eccezione di tardività sollevata dal Comune, decidendo la causa sulla base della manifesta infondatezza nel merito. Il primo motivo è stato respinto. Il principio di segretezza e separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica non opera in modo assoluto o formalistico, ma deve essere applicato quando l'anticipata conoscenza di elementi economici sia concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione, soprattutto nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali coesistono valutazioni discrezionali dell'offerta tecnica e valutazioni automatiche dell'offerta economica. Nel caso concreto la gara era aggiudicata con il criterio del minor prezzo e non prevedeva una valutazione discrezionale dell'offerta tecnica. I dati inseriti nella busta amministrativa, consistenti nei costi della manodopera coincidenti con quelli stimati dalla stazione appaltante e negli oneri di sicurezza pari a 5.000 euro, erano elementi isolati e marginali, non idonei a ricostruire il ribasso complessivo, rimasto segreto nella busta economica telematica. L'art. 20 del disciplinare è stato quindi interpretato nel senso che l'esclusione riguarda l'inserimento nella documentazione amministrativa di elementi concernenti il prezzo tali da rendere noto il ribasso e da condizionare l'attività valutativa, circostanza non verificatasi. In assenza della prova dell'incidenza causale dell'irregolarità sulla gara, la violazione è stata qualificata come mera irregolarità formale non escludente, anche in considerazione dell'interesse alla massima partecipazione e alla selezione del miglior contraente. Il secondo motivo è stato respinto perché, essendo rimaste validamente ammesse cinque offerte, la stazione appaltante era obbligata, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 19 del disciplinare, a calcolare la soglia di anomalia e ad applicare l'esclusione automatica. L'offerta della ricorrente, risultata superiore alla soglia, è stata legittimamente esclusa. Il terzo motivo è stato respinto per le stesse ragioni, poiché il diniego di autotutela era stato contestato con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già disattese. Il ricorso principale è stato pertanto rigettato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva eliminato l'utilità concreta della sua decisione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e del suo complessivo esito.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 1, d.lgs. 36/2023

    L'offerta deve essere conforme alle previsioni contenute nei documenti di gara per poter essere ammessa; la dedotta violazione non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    I costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati nell'offerta economica a pena di esclusione; la loro collocazione nella busta amministrativa, nella fattispecie concreta, non ha tuttavia compromesso la segretezza dell'offerta né giustificato l'esclusione.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Quando il numero delle offerte validamente ammesse ricade nell'ipotesi prevista dalla norma, la stazione appaltante deve procedere al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica delle offerte anomale.

  • art. 1, d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato dalla controinteressata in relazione al principio del risultato, senza costituire la disposizione decisiva della pronuncia.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il rigetto del ricorso principale ne elimina l'utilità concreta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nelle gare aggiudicate con il criterio del minor prezzo, l'inserimento nella documentazione amministrativa di dati relativi ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per la sicurezza non determina automaticamente l'esclusione quando tali dati siano isolati e marginali, non consentano di ricostruire il ribasso complessivo e non siano concretamente idonei a condizionare l'attività valutativa della stazione appaltante.
  • Il divieto di commistione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica deve essere applicato secondo una valutazione concreta della lesività della condotta e non in modo assoluto o meramente formalistico; la sanzione espulsiva presuppone che l'anticipata conoscenza dell'elemento economico possa compromettere l'imparzialità della valutazione o rendere conoscibile il prezzo complessivo o il ribasso.
  • La clausola della lex specialis che prevede l'esclusione per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa deve essere interpretata in coerenza con la sua funzione di tutela della segretezza dell'offerta: essa opera quando l'elemento anticipato palesi il ribasso o condizioni la valutazione, non per ogni dato economico privo di incidenza concreta sull'esito della gara.
  • Quando il numero delle offerte validamente ammesse integra i presupposti dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad applicare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dalla legge e dalla lex specialis; l'esito sarebbe diverso solo se fosse previamente accertata l'illegittimità dell'ammissione di una concorrente.
  • Nel rito degli appalti, il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida e dichiarare improcedibile il ricorso incidentale, anche escludente, quando il rigetto del principale determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'incidentale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAutotutela
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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