Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19109/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tempestiva querela dopo la modifica legislativa intervenuta con il d.lgs. n.150/2022. I fatti (furto del 28/08/2018) erano stati denunciati il 29/08/2018 senza contenere l'istanza di punizione (quindi non qualificabili come querela). La novella del 30/12/2022 ha reso il furto procedibile a querela e, ai sensi dell'art.85 del d.lgs.150/2022, ha fissato il termine di presentazione della querela al 30/03/2023 per i fatti anteriori alla novella. Il pubblico ministero ha esercitato l'azione il 7/09/2023 e la persona offesa si è costituita parte civile solo nel marzo 2024: secondo la difesa tale costituzione è tardiva e non valida a supplire la mancata querela nei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela tempestiva. La Corte ha chiarito che la questione centrale è la tempestività dell'atto idoneo a manifestare la volontà di punizione entro i termini stabiliti dalla legge (qui il termine fissato dall'art.85 d.lgs.150/2022: 30/03/2023), e non l'equiparazione formale tra costituzione di parte civile e querela. Essendo la denuncia originaria priva dei requisiti della querela e non essendo stata presentata querela entro il termine previsto, la costituzione di parte civile intervenuta successivamente non ha sanato l'improcedibilità dell'azione penale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    art. 2, comma 1, lett. i) (modifica dell'art. 624 c.p.); art. 85 (decorrenza del termine per i fatti commessi prima della novella)

    La modifica ha reso il delitto di furto (anche aggravato) in linea generale procedibile a querela. Per i fatti anteriori alla novella, l'art.85 fa decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore della norma (30/12/2022), fissando il termine fino al 30/03/2023 per la presentazione della querela quando la persona offesa era già a conoscenza del fatto.

  • codice penale

    art. 624 c.p., comma terzo (disciplina del furto); art. 124 c.p. (termine per la querela: 3 mesi)

    Il reato di furto, rientrando nelle fattispecie rese procedibili a querela dalla novella, necessita della querela della persona offesa entro i termini di legge; il termine ordinario per la querela è di tre mesi, richiamato dall'art.124, applicato con i criteri di decorrenza fissati dall'art.85 del d.lgs.150/2022 per i fatti anteriori.

  • codice penale

    Riferimento alla fattispecie originariamente contestata (ricettazione) e alla riqualificazione giudiziale in furto; la Corte ha osservato che la qualificazione posteriore non incide sul riferimento temporale per la querela, che si riferisce al fatto storico nella sua essenzialità.

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il testo riformato dal d.lgs.150/2022; non incide sul merito, ma sul rito adottato per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma rende un reato procedibile a querela e la modifica intervenuta si applica a fatti commessi anteriormente, va verificato il termine speciale previsto (spesso decorso dalla data di entrata in vigore della novella) per la presentazione della querela; la mancata querela entro quel termine rende l'azione penale improcedibile.
  • Una denuncia che non contiene l'espressa istanza di punizione non può essere automaticamente considerata querela; il giudice può riconoscere la volontà di punizione anche in atti non formali, ma tale riconoscimento non supplisce a un termine già decorso.
  • La costituzione di parte civile non sostituisce automaticamente la querela quando questa sia richiesta dalla legge e il termine per la sua presentazione sia già scaduto: la costituzione tardiva non rende tempestiva l'azione punitiva.
  • La riclassificazione del fatto in fase di giudizio (es. da ricettazione a furto procedibile a querela) impone di controllare la tempestività degli atti della persona offesa rispetto al fatto storico così come emerso, non rispetto alla valutazione giuridica fatta in grado successivo.
  • Se il pubblico ministero esercita l'azione dopo la scadenza del termine per la querela e non è stata presentata querela valida nei termini, l'azione penale è improcedibile e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.