Ordinanza n. 135/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, del Questore di Torino prot. n. 1815/2025, notificato il 29/12/2025, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro presentata il 21/03/2024; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'irreperibilità dell'interessata e sull'impossibilità di acquisire i dati biometrici
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro presentata il 21 marzo 2024, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dall'irreperibilità della richiedente e dalla conseguente impossibilità di procedere all'acquisizione dei dati biometrici. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato l'illegittimità del provvedimento, evidenziando la contraddittorietà tra tale motivazione e i rapporti intercorsi con l'amministrazione tra il 31 ottobre e il 29 dicembre 2025, nonché il fatto che il provvedimento di diniego le era stato notificato personalmente il 29 dicembre 2025. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'obbligo di lasciare il territorio nazionale e dalla compromissione del rapporto di lavoro subordinato iniziato il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione favorevole del fumus boni iuris e della sussistenza del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ravvisato una possibile contraddittorietà nel diniego: l'irreperibilità posta a fondamento dell'impossibilità di acquisire i dati biometrici appare incompatibile con i rapporti intercorsi tra l'interessata e l'amministrazione nel periodo considerato e, soprattutto, con la notificazione personale del provvedimento. Tale circostanza vale, allo stato, a escludere la condizione di irreperibilità, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 333. Quanto al periculum, la mancata sospensione avrebbe imposto alla ricorrente di lasciare il territorio nazionale per evitare l'espulsione, compromettendo anche il nuovo rapporto di lavoro. Il giudice ha quindi sospeso gli effetti del diniego e imposto all'amministrazione il riesame, previa nuova convocazione dell'interessata per la prosecuzione dell'iter amministrativo. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 27 maggio 2026 e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha verificato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato.
art. 5 d.lgs. 286/1998
È richiamabile quale disciplina del permesso di soggiorno, ma il testo dell'ordinanza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno può essere sospeso quando la motivazione fondata sull'irreperibilità del richiedente risulti contraddetta da rapporti recenti e documentati tra l'interessato e l'amministrazione, inclusa la notificazione personale del provvedimento.
- La notificazione personale di un provvedimento amministrativo all'interessato costituisce, in sede di sommaria delibazione cautelare, un elemento idoneo a mettere in dubbio o escludere l'irreperibilità posta dall'amministrazione a fondamento del diniego.
- Sussiste il periculum in mora quando l'efficacia del diniego del permesso di soggiorno espone lo straniero all'obbligo di lasciare il territorio nazionale e compromette la prosecuzione di un rapporto di lavoro in essere.
- Quando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno presenta profili di possibile contraddittorietà e ricorrono esigenze cautelari, il giudice può sospenderne gli effetti imponendo all'amministrazione il riesame, con nuova convocazione dell'interessato e prosecuzione dell'iter amministrativo.
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