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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32097/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Presti era stato condannato dal Tribunale di Messina per aver detenuto quattro esemplari di cinghiale nati e allevati in cattività senza autorizzazione, in violazione dell'art. 6 legge n.150/1992. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della lieve pericolosità (solo quattro animali, recinto idoneo); 2) mancata e carente motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.); 3) vizio di trattamento sanzionatorio per non rispetto del minimo edittale e mancata considerazione delle modalità della condotta e del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato la continuità normativa tra l'art. 6 legge 150/1992 (poi abrogato) e le disposizioni del d.lgs. n.135/2022 (art.4 e art.14), ma ha riscontrato un vizio motivazionale nella sentenza impugnata: il giudice di merito non ha adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis né il diniego del beneficio della sospensione condizionale (art. 163), né tale omissione è desumibile implicitamente. La censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché attiene al merito della valutazione, non sindacabile se congruamente motivata. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

    Norma originaria sanzionante la detenzione di animali pericolosi nati/allevati in cattività; formalmente abrogata ma sostanzialmente ripresa dal d.lgs. n.135/2022, configurando continuità normativa rispetto alla fattispecie di reato

  • d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 4

    Ha disposto l'abrogazione formale dell'art. 6 legge 150/1992 ma ha ricondotto la stessa condotta nell'art. 4 del d.lgs., garantendo continuità normativa; l'art. 14 commi successivi stabiliscono sanzioni aggiornate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, essendo la questione sollevata, il giudice di merito dovesse esprimersi e motivare esplicitamente il rifiuto, pena l'annullamento per carenza di motivazione

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la mancata motivazione sul diniego del beneficio è stata ritenuta vizio rilevante ai fini del sindacato di legittimità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la questione afferente al trattamento sanzionatorio, se congruamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in Cassazione

Massime di principio

  • Quando l'imputato solleva espressamente davanti al giudice di merito l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice è tenuto a motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto; l'omissione o la motivazione insufficiente può determinare l'annullamento in Cassazione
  • Il diniego dei benefici (es. sospensione condizionale della pena ex art. 163) richiede un percorso argomentativo esplicito: il semplice enunciato del diniego senza motivazione sui presupposti concretamente valutati è un vizio rilevante
  • La modifica o abrogazione formale di una norma non esclude la rilevanza penale della condotta se la disciplina sostitutiva ne realizza la continuità normativa; occorre verificare la sovrapponibilità degli elementi costitutivi del reato
  • Le doglianze riguardanti la congruità del trattamento sanzionatorio sono tipicamente questioni di merito non sindacabili in Cassazione quando la motivazione di merito è completa e coerente; Cassazione interviene se la motivazione è viziata
  • In presenza di vizi motivazionali parziali (mancata trattazione di questioni devolute al giudice), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di esaminare e motivare adeguatamente quegli specifici profili

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