Cassazione Penale, Sentenza n. 32097/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Presti era stato condannato dal Tribunale di Messina per aver detenuto quattro esemplari di cinghiale nati e allevati in cattività senza autorizzazione, in violazione dell'art. 6 legge n.150/1992. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della lieve pericolosità (solo quattro animali, recinto idoneo); 2) mancata e carente motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.); 3) vizio di trattamento sanzionatorio per non rispetto del minimo edittale e mancata considerazione delle modalità della condotta e del comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato la continuità normativa tra l'art. 6 legge 150/1992 (poi abrogato) e le disposizioni del d.lgs. n.135/2022 (art.4 e art.14), ma ha riscontrato un vizio motivazionale nella sentenza impugnata: il giudice di merito non ha adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis né il diniego del beneficio della sospensione condizionale (art. 163), né tale omissione è desumibile implicitamente. La censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché attiene al merito della valutazione, non sindacabile se congruamente motivata. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Messina.
Norme richiamate
art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150
Norma originaria sanzionante la detenzione di animali pericolosi nati/allevati in cattività; formalmente abrogata ma sostanzialmente ripresa dal d.lgs. n.135/2022, configurando continuità normativa rispetto alla fattispecie di reato
d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 4
Ha disposto l'abrogazione formale dell'art. 6 legge 150/1992 ma ha ricondotto la stessa condotta nell'art. 4 del d.lgs., garantendo continuità normativa; l'art. 14 commi successivi stabiliscono sanzioni aggiornate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, essendo la questione sollevata, il giudice di merito dovesse esprimersi e motivare esplicitamente il rifiuto, pena l'annullamento per carenza di motivazione
art. 163 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; la mancata motivazione sul diniego del beneficio è stata ritenuta vizio rilevante ai fini del sindacato di legittimità
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la questione afferente al trattamento sanzionatorio, se congruamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Quando l'imputato solleva espressamente davanti al giudice di merito l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice è tenuto a motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto; l'omissione o la motivazione insufficiente può determinare l'annullamento in Cassazione
- Il diniego dei benefici (es. sospensione condizionale della pena ex art. 163) richiede un percorso argomentativo esplicito: il semplice enunciato del diniego senza motivazione sui presupposti concretamente valutati è un vizio rilevante
- La modifica o abrogazione formale di una norma non esclude la rilevanza penale della condotta se la disciplina sostitutiva ne realizza la continuità normativa; occorre verificare la sovrapponibilità degli elementi costitutivi del reato
- Le doglianze riguardanti la congruità del trattamento sanzionatorio sono tipicamente questioni di merito non sindacabili in Cassazione quando la motivazione di merito è completa e coerente; Cassazione interviene se la motivazione è viziata
- In presenza di vizi motivazionali parziali (mancata trattazione di questioni devolute al giudice), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di esaminare e motivare adeguatamente quegli specifici profili
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