Cassazione Penale, Sentenza n. 33528/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato prescritti gli addebiti relativi al capo c) e lo aveva condannato per il rimanente reato di concorso in rapina aggravata a anni 5, mesi 6 di reclusione e multa di euro 1.000, deducendo: (1) vizio di motivazione e insufficiente/contraddittoria valutazione delle prove (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in particolare sostenendo che la condanna fosse fondata su dichiarazioni della persona offesa non riferite alla specifica posizione del ricorrente, sulla testimonianza del collaboratore Mastrosimone che inizialmente non aveva indicato il Di Forte e su dichiarazioni contrarie del coimputato Calabrò; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano sostanzialmente reiterativi di questioni già analizzate e adeguatamente risolte dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse compiuto una valutazione puntuale e plausibile della credibilità del collaboratore Mastrosimone (anche perché coerente con la descrizione della persona offesa) e avesse indicato riscontri esterni, tra cui una conversazione ambientale intercettata nella quale il Di Forte stesso ricostruiva l'episodio. Ha inoltre valutato non attendibili le dichiarazioni del coimputato Calabrò circa l'esclusione del coinvolgimento del ricorrente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata nel negarne la concessione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità (art. 606, comma 3 c.p.p.) la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza confermata nella sostanza; ricorso respinto come inammissibile.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod.proc.pen.
Richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; indica la facoltà di riassumere i motivi nella memoria
art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
I motivi di cassazione fondati sulla presunta insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (lett. b) ) e su vizi nell'applicazione delle norme processuali probatorie (lett. e) ) sono stati ritenuti reiterativi rispetto a questioni già valutate dalla Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso in assenza di un sindacato ammissibile sulla valutazione di merito supportata da elementi probatori e motivazione logica
artt. 62-bis e 133 cod.pen.
Richiamati in relazione alla richiesta di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti fosse ancorata a circostanze di fatto esplicitamente e logicamente motivate dal giudice di appello
art. 606, comma 3 cod.proc.pen.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in cassazione quando i motivi siano meramente reiterativi di questioni già comprese e valutate nel giudizio di merito
art. 616 cod.proc.pen.
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in via di merito: le contestazioni sulla valutazione della prova sono inammissibili se si limitano a riproporre deduzioni già esaminate e motivate dal giudice di appello
- Le dichiarazioni di un collaboratore (pentito) possono costituire elemento credibile se acquisite nel contraddittorio e trovano rafforzamento se coerenti con la testimonianza della persona offesa e con riscontri esterni (es. intercettazioni ambientali)
- Contraddizioni tra dichiarazioni di coimputati non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità quando il giudice di merito abbia motivato specificamente l'inattendibilità di alcune fonti
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice motiva con riferimento a circostanze concrete che escludono la rilevanza dei fatti attenuanti
- Ricorsi cassazionisti che ripropongono questioni già esaminate dal merito rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →