Sentenza n. 857/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4609/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4609/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo riconosceva alla prima ricorrente il beneficio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro oltre interessi, e alla seconda per l’anno scolastico 2023/2024, per 500 euro oltre interessi. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente al pagamento. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, dovrà operare quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; il commissario deve depositare gli atti esclusivamente mediante il PAT; il ritardo nell’esecuzione del titolo o della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, insieme all’art. 91 c.p.c., della regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, legittimano il giudice amministrativo a ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di persistente inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina secondo cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente opera senza compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura e il modulo previsti per gli ausiliari del giudice.
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