Cassazione Penale, Sentenza n. 13735/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione fra varie sentenze e rideterminato la pena complessiva in 39 anni di reclusione. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 78 e 81 c.p. e di norme procedurali (artt. 438, 442, comma 2 e 2-bis, 597 comma 3 e 671 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione: 1) non ha applicato correttamente il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; 2) ha quantificato aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione (violazione del principio delle Sezioni Unite); 3) ha omesso di computare la pena al netto della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., comma 1; 4) ha omesso adeguata motivazione circa la determinazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al GIP del Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati. La Corte ha censurato in particolare la quantificazione, per alcuni capi, di aumenti superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione e la pressoché totale carenza motivazionale sugli aumenti praticati; ha inoltre disposto che il giudice dell'esecuzione verifichi l'incidenza del criterio moderatore ex art. 78 c.p. in sede di nuova determinazione. L'istanza del Sostituto Procuratore generale che chiedeva l'annullamento senza rinvio con rideterminazione a 30 anni non è stata accolta: si è deciso per l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore da applicare nel cumulo delle pene; il giudice dell'esecuzione deve verificare e applicare l'incidenza del limite previsto dall'art. 78 nella rideterminazione della pena complessiva
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione e degli aumenti di pena per i reati in concorso/continuazione; la giurisprudenza richiede che il giudice dell'esecuzione non quantifichi gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione
art. 132 cod. pen.
Parametro che regola l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena (criteri per commisurare la pena); richiamato quale limite al potere valutativo del giudice dell'esecuzione
art. 133 cod. pen.
Criteri indicativi per la determinazione della pena (circostanze, gravità, personalità del colpevole); utilizzato come parametro di riferimento per l'esercizio motivato del potere discrezionale
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuente per l'accordo (patteggiamento) che incide sulla pena determinata in concreto; la Corte ha ritenuto che tale diminuente debba essere computata e considerata nel calcolo complessivo
art. 438 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel ricorso (quale base formale di censura); nel contesto è stata menzionata come parte delle doglianze procedurali ma la decisione si è concentrata sul merito della determinazione della pena
art. 597 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel ricorso; utilizzata come riferimento tecnico alle modalità di impugnazione/contestazione dell'ordinanza, senza essere centrale nella motivazione della Corte
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nell'atto di impugnazione; indicata come titolo di censura ma la Corte ha risolto il merito sul piano della determinazione della pena
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
Principio che impone al giudice dell'esecuzione di motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Ulteriore precisazione secondo cui il grado di approfondimento motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato alla loro entità; occorre evitare che si realizzi, anche surrettiziamente, un cumulo materiale di pene
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena in presenza di continuazione, ma non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione nell'irripetibile sentenza di condanna
- La determinazione degli aumenti per i reati in continuazione richiede motivazione distinta e adeguata per ciascun aumento, con grado di approfondimento proporzionale all'entità dell'aumento
- Il criterio moderatore ex art. 78 c.p. deve essere verificato ed applicato dal giudice dell'esecuzione quando rilevante, e la sua incidenza deve risultare esplicitamente dalla motivazione
- Le diminuzioni previste (es. art. 442 c.p.p. per il patteggiamento) devono essere computate e considerate nel calcolo complessivo della pena prima dell'eventuale cumulazione
- In caso di violazione dei principi sopra indicati, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione può essere annullata e rinviata per nuovo esame, onde garantire il controllo giurisdizionale della congruità del trattamento sanzionatorio
- Il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione è regolato dai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.: la discrezionalità va esercitata e adeguatamente motivata, non può sostituire la valutazione fatta dal giudice della cognizione con argomentazioni incongrue
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