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Sentenza

Sentenza del 11/12/2017 n. 6827 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imu-Ici - Omessa motivazione dell'avviso di accertamento - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. La semplice indicazione dei dati catastali e delle percentuali applicate non è sufficiente quando non consente di ricostruire il procedimento seguito dall'ente per determinare il valore imponibile e l'imposta richiesta. L'atto deve quindi essere annullato, salvo eventuali ulteriori effetti processuali non indicati nel testo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici per omessa o insufficiente motivazione. L'atto si limitava a riportare dati descrittivi e identificativi dell'immobile, quali la percentuale di tassazione, la percentuale di possesso e il numero del foglio catastale, senza indicare il criterio utilizzato per determinare o valorizzare la base imponibile. Tale carenza impediva al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Principio di motivazione degli atti tributari e diritto di difesa

    L'avviso di accertamento deve esporre gli elementi di fatto e i criteri giuridici e estimativi posti a fondamento della pretesa, in modo da consentire al contribuente di comprenderla e contestarla efficacemente. La mera indicazione di dati identificativi o percentuali non soddisfa tale requisito se manca la spiegazione del criterio di valorizzazione del bene.

  • Normativa Ici sulla determinazione della base imponibile

    La determinazione dell'imposta richiede l'individuazione della corretta base imponibile secondo il valore catastale o altro criterio previsto dalla legge. L'ente deve rendere conoscibile nell'avviso il percorso seguito per arrivare al valore e all'importo richiesto.

Massime di principio

  • Un avviso tributario è illegittimo per difetto di motivazione quando non permette al contribuente di ricostruire come l'amministrazione sia arrivata alla somma richiesta.
  • L'indicazione di dati catastali, percentuali di possesso o aliquote non sostituisce la spiegazione del criterio con cui è stata determinata la base imponibile.
  • Per rispettare il diritto di difesa, l'atto deve indicare almeno il bene oggetto di imposizione, il valore imponibile applicato, il metodo di calcolo e i presupposti normativi della pretesa.
  • In casi analoghi, il contribuente può contestare l'avviso evidenziando in modo specifico quali passaggi del calcolo risultano oscuri o mancanti e come tale omissione gli impedisca di verificare la correttezza dell'imposta.

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