Cassazione Penale, Sentenza n. 00081/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p.: la Corte d'appello, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Terza Sezione della Cassazione, non avrebbe ottemperato al mandato di rivalutare complessivamente il trattamento sanzionatorio (in particolare il riconoscimento delle attenuanti generiche e la recidiva) e si sarebbe limitata ad una mera sottrazione aritmetica della porzione di pena relativa al reato dichiarato prescritto (capo 3); 2) omessa declaratoria di prescrizione anche per i reati dei capi 1) e 2): il ricorrente sosteneva che, trattandosi di reato continuato e dato l'annullamento che aveva investito aspetti (recidiva e trattamento sanzionatorio) rilevanti per il termine prescrizionale, non si sarebbe formato giudicato sulle residue imputazioni e la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la maturazione della prescrizione anche per i capi 1) e 2).
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha affermato che la precedente sentenza di annullamento aveva subordinato (per effetto del termine "assorbito") la valutazione del trattamento sanzionatorio all'esito del nuovo accertamento, quindi il giudice del rinvio doveva procedere a una complessiva rivalutazione della pena (attenuanti generiche e recidiva) e non limitarsi a sottrarre aritmeticamente i sei mesi corrispondenti al reato prescritto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto formato il giudicato sulle statuizioni di responsabilità relative ai capi 1) e 2), poiché l'annullamento era limitato al capo 3) e al trattamento sanzionatorio; inoltre la recidiva contestata era semplice e non incideva sul termine prescrizionale (art. 157 c.p.). È stata altresì disposta l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i capi non dichiarati prescritti ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod.proc.pen.
Rilevata in relazione al mandato di rinvio: la Corte di cassazione, nel dichiarare "assorbito" il motivo sul trattamento sanzionatorio, ha inteso che il giudice del rinvio dovesse procedere a una complessiva rivalutazione della pena alla luce dell'esito del nuovo accertamento, e non cristallizzare la precedente determinazione.
art. 628, comma 2, cod.proc.pen.
Richiamato insieme all'art. 627 per censurare l'omesso adempimento del giudice del rinvio al mandato di rivalutare il trattamento sanzionatorio; riguarda le modalità di esecuzione del provvedimento di annullamento con rinvio.
art. 578, cod.proc.pen.
Citato dalla Corte d'appello con riferimento alla revoca della costituzione di parte civile: la Corte territoriale aveva ritenuto che, per il reato caduto in prescrizione e per effetto della revoca, non sussistessero più i presupposti che imporrebbero l'esame del motivo di impugnazione in punto di responsabilità; la Cassazione ha osservato che ciò non escludeva la necessità di rivalutare il trattamento sanzionatorio.
art. 157, comma 2, cod.pen.
Utilizzato per spiegare che la recidiva semplice non incide sul tempo necessario a prescrivere; solo circostanze aggravanti che modificano la specie della pena o sono ad effetto speciale (es. recidiva reiterata) possono prolungare i termini prescrizionali.
art. 624, cod.proc.pen.
Richiamato in ordine all'effetto dell'annullamento parziale: la Corte ha disposto l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i capi non dichiarati prescritti, conformemente alle regole sulla declaratoria di irrevocabilità.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione dichiara "assorbito" un motivo relativo al trattamento sanzionatorio subordinandone l'esame all'esito del rinvio, il giudice del rinvio deve procedere a una complessiva rivalutazione della pena (attenuanti e recidiva) e non limitarsi a sottrarre aritmeticamente la porzione di pena riferibile al reato prescritto.
- L'omissione, nel dispositivo della sentenza di annullamento, di una dichiarazione espressa di irrevocabilità non impedisce alla Corte del rinvio o alla Cassazione di individuare, mediante lettura della motivazione, quali parti siano ormai passate in giudicato.
- Quando l'annullamento investe circostanze aggravanti che incidono sulla specie della pena o sono ad effetto speciale (es. recidiva reiterata), il giudice del rinvio deve verificare nuovamente anche la maturazione della prescrizione per i reati residui; invece la recidiva semplice non modifica i termini prescrizionali.
- Il giudicato parziale sulla responsabilità per taluni capi, formatosi in sede di annullamento limitato, preclude in linea di principio la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta di quei capi, salvo che l'annullamento abbia rimesso in discussione anche quegli elementi che incidono sul termine prescrizionale.
- In casi di annullamento parziale con rinvio è fondamentale leggere con attenzione la motivazione della Cassazione per comprendere l'estensione dell'oggetto rimesso al giudice del rinvio e gli obblighi derivanti dal mandato (esame complessivo del trattamento sanzionatorio se espressamente o implicitamente richiesto).
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