Cassazione Penale, Sentenza n. 45214/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2023 che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare ex art.47-ter legge 26/07/1975 n.354 e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 Ord. pen., relativamente alla pena di 3 anni, 1 mese e 7 giorni risultante da sentenza riconosciuta della Corte d'appello di Perugia (riconoscimento sentenza Tribunale di Cluj, reato: evasione fiscale qualificata e continuata, anni 2012-2014). Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) vizio di motivazione e mancato apprezzamento degli elementi positivi (residenza stabile in Italia dal 2019, assenza di ulteriori reati, lavoro e volontariato, relazione UEPE favorevole), nonché mancata attivazione di accertamenti d'ufficio su domicilio e attività lavorativa; (2) errata interpretazione dell'art.47 Ord. pen. per aver equiparato la mancata ammissione di colpevolezza alla mancata revisione critica della propria condotta, con conseguente errato diniego dell'affidamento in prova.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che l'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica basata sulla personalità e sul comportamento post-delitto; il Tribunale di sorveglianza aveva motivatamente ritenuto la permanenza della pericolosità sociale del condannato, segnalando: mancato riconoscimento della responsabilità; inidoneità della sistemazione abitativa (dependance senza autonomo campanello concessa in comodato d'uso); incertezza e persino inesistenza dell'attività lavorativa dichiarata; questi elementi, non superati dall'attività di volontariato e dalla relazione UEPE, hanno legittimato il rigetto dell'affidamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26/07/1975 n.354, art.47-ter
Norma richiamata per la possibile applicazione della detenzione domiciliare; il ricorso riguardava anche l'inammissibilità di tale richiesta ma la decisione si concentra sull'affidamento in prova ex art.47 Ord. pen.
Ordinamento penitenziario, art.47
Regola i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale: la misura è concedibile se il provvedimento contribuisce alla rieducazione e previene il rischio di commissione di nuovi reati; la valutazione prognostica si fonda sull'osservazione della personalità e dei comportamenti successivi alla commissione del reato.
codice di procedura penale, art.125
Richiamato in relazione a censure sull'eventuale nullità della motivazione; la dedotta violazione formale non è stata ritenuta idonea a modificare il giudizio di merito.
codice di procedura penale, art.616
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento; applicata alla luce del rigetto del ricorso.
giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.4390 del 20/12/2019, Nicolai)
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174
Richiamata per il principio consolidato secondo cui, oltre alla natura e gravità del reato, è necessaria la valutazione dei comportamenti successivi e la presenza di elementi positivi che rendano prognosticamente favorevole l'affidamento in prova.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica basata sui comportamenti successivi al reato: residenza stabile, lavoro concreto e assenza di indizi negativi sono elementi decisivi ma non automatici.
- La mancata ammissione di responsabilità può essere considerata indice di assenza di revisione critica e giustificare il diniego della misura alternativa se correlata ad altri elementi negativi.
- L'idoneità della dimora e la verificabilità dell'attività lavorativa sono requisiti pratici rilevanti: sistemazioni non controllabili o lavori non documentati possono impedire la concessione dell'affidamento.
- Relazioni favorevoli (es. UEPE) hanno peso ma non sono vincolanti se persistono elementi contrari nella valutazione complessiva del rischio di recidiva.
- Il giudice deve attivare gli accertamenti d'ufficio in presenza di dubbi fondati, ma il mancato esito di tali accertamenti o l'esistenza di profili di incertezza possono comunque legittimare il rigetto della richiesta.
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