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Sentenza

Sentenza n. 2778/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Roma in data 2 luglio 2025, prot. K10/-OMISSIS- comunicata in data 14 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202511620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di cittadinanza per asserita insufficienza della capacità reddituale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della provincia di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ritenendo non conforme la sua capacità reddituale ai parametri di legge. Nel corso del giudizio è emerso che l’Amministrazione aveva erroneamente valutato il reddito di sostentamento, omettendo di computare il reddito del coniuge convivente, nonostante tale elemento fosse stato puntualmente rappresentato dalla ricorrente in risposta al preavviso di diniego.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha riconosciuto l’errore, ha revocato il decreto impugnato ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e ha rilasciato parere favorevole al rilascio della cittadinanza da parte del Ministero dell’Interno. Il TAR ha ritenuto tale sopravvenienza pienamente satisfattiva dell’interesse azionato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento impugnato era illegittimo: la decisione prefettizia si fondava su presupposti fattuali palesemente erronei e non considerava i redditi del marito, già indicati dalla ricorrente nel procedimento. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di cittadinanza per residenza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Ha costituito la base giuridica della revoca in autotutela del decreto prefettizio impugnato, adottata dopo che l’Amministrazione ha riconosciuto l’errore nella valutazione reddituale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente aveva rappresentato i redditi del coniuge convivente in risposta al preavviso di diniego; l’omessa considerazione di tale elemento ha contribuito all’illegittimità del provvedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l’interesse fatto valere in giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, revoca il provvedimento impugnato e adotta un atto integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La valutazione della capacità reddituale ai fini della cittadinanza deve considerare gli elementi reddituali rilevanti rappresentati dall’istante nel procedimento, compreso il reddito del coniuge convivente quando preso in considerazione ai fini del sostentamento familiare; l’omissione di tale dato determina l’illegittimità della decisione fondata su una presunta insufficienza reddituale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per autotutela satisfattiva, le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione quando il provvedimento ritirato risultava illegittimo per erronea ricostruzione dei presupposti fattuali già documentati nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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