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Legge

L.R. Marche 11/2004

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Marche la programmazione, il sostegno economico e i controlli per pesca marittima, acquacoltura, ittiturismo e attività connesse, inclusa la gestione di aree del demanio marittimo. Prevede piano triennale e programma annuale, organi consultivi e tecnico-scientifici, contributi e canoni demaniali. Alcune disposizioni operative su pesca sportiva e attuazioni risultano poi abrogate o superate da norme successive.

Norme regionali su pesca marittima, acquacoltura e demanio marittimo a fini ittici

Norme regionali in materia di pesca marittima e acquacoltura

La legge disciplina, per la Regione Marche, la promozione e regolazione del settore della pesca marittima, dell’acquacoltura e delle attività connesse, con attenzione alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle produzioni ittiche locali. Il provvedimento incide anche sulla gestione del demanio marittimo per finalità ittiche.

Finalità, ambito e definizioni

La Regione persegue la salvaguardia e l’incremento delle risorse ittiche e lo sviluppo economico e sociale del settore, favorendo associazionismo e cooperazione. La disciplina riguarda azioni di programmazione, sostegno e valorizzazione delle attività ittiche, nonché l’uso del demanio marittimo a fini di pesca e acquacoltura.

Ai fini della legge sono definite, tra le altre:

  • l’attività di pesca marittima, riferita alla cattura o prelievo di organismi viventi nelle acque marine e nelle aree demaniali marittime individuate dalla normativa;
  • la pesca professionale, come attività economica svolta da iscritti al registro dei pescatori marittimi o da imprese di pesca;
  • l’acquacoltura, come allevamento controllato di organismi in ambienti marini, salmastri o dolci, fino alla commercializzazione o al ripopolamento;
  • la pesca scientifica, svolta per studio, ricerca e sperimentazione da soggetti scientifici autorizzati.

Interventi finanziabili

La legge individua una pluralità di interventi ammissibili, destinati in particolare a:

  • ristrutturazione e ammodernamento della flotta peschereccia, compresa la ricostituzione in caso di danni da eventi naturali eccezionali riconosciuti dalla Giunta;
  • costruzione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti di allevamento;
  • servizi alle imprese di pesca e acquacoltura;
  • zone di protezione delle risorse e degli ambienti acquatici;
  • porti e punti di attracco per la pesca;
  • trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti ittici;
  • associazionismo, cooperazione, qualità e tracciabilità;
  • sostegno socio-economico alla pesca e riduzione dello sforzo di pesca;
  • innovazione, studi, ricerche, progetti pilota e internazionali;
  • occupazione, in particolare giovanile;
  • pescaturismo, ittiturismo e piccola pesca.

Gli interventi sono attuati secondo i principi del d.lgs. 123/1998 in materia di razionalizzazione degli aiuti pubblici alle imprese.

Programmazione regionale: piano triennale e programma annuale

La legge affida alla Regione un piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale. Il piano definisce le linee di azione per la tutela delle risorse, lo sviluppo della filiera, il miglioramento dell’efficienza delle imprese, la formazione professionale, l’occupazione giovanile, la cooperazione, la commercializzazione e la qualità dei prodotti, oltre al rispetto delle norme ambientali e sanitarie.

Il piano contiene anche:

  • l’articolazione territoriale dei distretti di pesca;
  • i criteri per individuare le aree demaniali utilizzabili per pesca scientifica e acquacoltura;
  • un programma di studi e ricerche;
  • le risorse finanziarie disponibili.

Il piano conserva validità fino all’approvazione del successivo.

Sulla base del piano, la Giunta adotta un programma annuale di interventi, previo parere della competente Commissione consiliare. Il programma individua gli interventi diretti della Regione, i sostegni alle imprese e agli altri soggetti ammissibili, i beneficiari, la misura delle agevolazioni, le spese ammissibili, i criteri di concessione e le procedure di presentazione delle domande. Anche il programma resta efficace fino all’adozione del successivo.

Organi consultivi e tecnico-scientifici

È istituita la Consulta per l’economia ittica, con funzioni propositive e consultive su leggi, regolamenti, piani e programmi del settore pesca e acquacoltura. È nominata dal Presidente della Giunta, dura fino al termine della legislatura regionale ed è composta da rappresentanti dell’assessorato, delle categorie della pesca e dell’acquacoltura, dei lavoratori dipendenti e delle capitanerie di porto. La segreteria è affidata alla struttura regionale competente.

La Consulta svolge anche le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura; alle riunioni partecipa anche un dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.

È inoltre istituita una Commissione tecnico-scientifica per la pesca presso la struttura regionale competente. La Commissione è composta da dirigenti regionali, esperti universitari e del settore ittico, rappresentanti delle cooperative e delle associazioni di categoria, delle capitanerie di porto e dell’ASSAM. Essa formula proposte ed esprime pareri su richiesta della Giunta; ai componenti esterni spettano indennità e rimborso spese secondo la normativa regionale richiamata.

Concessioni demaniali e canoni

La Giunta regionale individua le aree del demanio marittimo utilizzabili per acquacoltura e attività scientifiche o produttive connesse alla tutela delle risorse ittiche, definendo anche modalità, durata, criteri di rilascio, gestione, decadenza e revoca delle concessioni.

Le concessioni sono rilasciate dal dirigente regionale competente in materia di pesca marittima e stabiliscono gli obblighi del concessionario. La Giunta disciplina anche l’acquisizione dei dati in armonia con il sistema informativo del demanio.

Per la quantificazione e riscossione dei canoni demaniali si applica la normativa statale di riferimento; la struttura regionale comunica ai concessionari l’importo annuo dovuto.

Pesca sportiva e ittiturismo

La pesca sportiva marittima è definita come raccolta o cattura di organismi animali o vegetali per fini ricreativi o agonistici, senza lucro e senza licenza o concessione di pesca professionale o acquacoltura. Deve essere esercitata con imbarcazioni da diporto, salvo l’ambito di manifestazioni e gare, nel rispetto delle competenze delle autorità di sicurezza della navigazione.

La Giunta regionale disciplina modalità di esercizio, obblighi, divieti e attrezzi consentiti.

Per l’ittiturismo, la vigilanza e il controllo sono affidati ai Comuni, che informano la Regione in caso di violazioni.

Osservatorio regionale dell’economia ittica

È istituito presso la struttura regionale competente l’Osservatorio regionale dell’economia ittica, che si avvale del supporto operativo della sezione speciale per l’economia ittica dell’ASSAM. La Giunta definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio.

Attuazione, controlli e vigilanza

La Giunta regionale avrebbe dovuto adottare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, una o più delibere di esecuzione. La Regione è inoltre chiamata a definire con regolamento le modalità per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi.

La Regione esercita la vigilanza sull’uso in concessione del demanio marittimo, ferme restando le funzioni di polizia marittima previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento.

Aiuti di Stato e copertura finanziaria

Gli aiuti previsti dalla legge sono soggetti a notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE, e possono essere attuati solo dopo l’approvazione europea.

Per l’anno 2004 è autorizzata una spesa complessiva di euro 854.761,55, di cui euro 54.761,55 per spese correnti ed euro 800.000,00 per investimenti; per gli anni successivi la spesa è determinata dalle leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri di bilancio. La norma indica anche le relative coperture e le riduzioni di stanziamento sui capitoli del bilancio 2004.

Regime transitorio e stato di vigenza

Il piano regionale triennale doveva essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge. Per il primo anno, il programma annuale doveva essere approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, sulla base del piano vigente del 2000; per gli anni successivi, entro il 30 gennaio, anche in assenza del piano.

Risultano inoltre abrogati, dal 2019, gli articoli relativi ad alcune disposizioni attuative e regolatorie richiamate nella legge, con sopravvivenza solo delle disposizioni compatibili fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla normativa successiva.

Disposizioni abrogate o superate

Sono abrogate le previgenti norme regionali richiamate in chiusura della legge. Alcuni articoli interni risultano oggi abrogati o privi di contenuto a seguito di successive modifiche legislative, in particolare quelli richiamati dalla normativa regionale del 2019 su pesca e acquacoltura.

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