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Regolamento

R.R. Marche 2/2004

Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative.

Normativa regionaleR.R. Marche 2/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Regione l’uso del litorale marittimo per turismo e balneazione, fissando stagione balneare, obblighi di salvataggio, divieti sulle spiagge, regole per stabilimenti, corridoi di lancio, aree per alaggio e sosta, sanzioni e poteri integrativi dei Comuni. Prevede applicazione annuale e rinvia ai regolamenti comunali, con disposizioni transitorie fino alla loro adozione.

Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo regionale per finalità turistiche e ricreative

Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo regionale per finalità turistiche e ricreative

Il regolamento disciplina l’uso del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative, con l’obiettivo di garantire sicurezza dei bagnanti, decoro e pulizia delle spiagge. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale ed è integrata, per alcune materie, dai regolamenti comunali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento regola l’utilizzazione del litorale marittimo regionale sotto il profilo della balneazione, dell’accesso al mare, dell’organizzazione degli stabilimenti balneari, della circolazione e sosta sulle spiagge, della gestione di corridoi di lancio e delle aree per alaggio e sosta delle imbarcazioni. Le prescrizioni valgono per tutto l’anno o, per alcune regole, solo durante la stagione balneare.

Stagione balneare e durata dell’attività degli stabilimenti

La stagione balneare va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. I Comuni, per esigenze motivate, possono stabilire periodi più ampi. Gli stabilimenti balneari devono svolgere la propria attività dal 30 giugno al 1° settembre, ma possono iniziare prima o terminare dopo tali date, purché sia garantito il servizio di salvataggio secondo le regole specifiche. È inoltre previsto, per effetto della disciplina richiamata in nota, che gli spazi in concessione possano essere usati per accoglienza turistica durante tutto l’anno, salvo diverse determinazioni comunali e ferme restando le prescrizioni dell’articolo sulla stagione balneare.

Servizio di salvataggio

I titolari degli stabilimenti devono garantire il servizio di salvataggio dal secondo sabato di giugno alla prima domenica di settembre, secondo le modalità fissate dall’autorità marittima. Il servizio è comunque obbligatorio nel primo fine settimana di giugno e deve essere assicurato almeno dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

I Comuni possono, nella fascia 13:00-15:00, prevedere postazioni limitrofe anziché ogni singola postazione, purché il servizio resti continuo e il pubblico sia avvisato con cartello e bandiera gialla. Per esigenze motivate e su tratti specifici di litorale, d’intesa con l’autorità marittima, i Comuni possono derogare alle fasce orarie e ampliare i periodi di servizio. Se la balneazione diventa impossibile per esigenze motivate e su tratti specifici, i Comuni possono disporre l’interruzione del servizio d’intesa con l’Autorità marittima.

Gli stabilimenti aperti solo per elioterapia nei periodi antecedenti o successivi a quelli ordinari non sono tenuti al salvataggio, ma devono esporre bandiera rossa e cartello bilingue che segnali l’assenza del servizio. Sulle spiagge libere il servizio è garantito dai Comuni; dove non sia garantito devono essere apposti cartelli bilingui a distanza non superiore a 150 metri. I Comuni devono anche vigilare e mantenere tali cartelli.

Divieti generali sulle spiagge e nelle acque del litorale

Durante tutto l’anno è vietato campeggiare o pernottare con tende, roulottes, campers e altre attrezzature analoghe, transitare o sostare con veicoli salvo eccezioni per soccorso, pulizia, sistemazione della spiaggia e rimessaggio in aree in concessione, effettuare riparazioni o manutenzioni di imbarcazioni fuori dalle zone consentite, depositare o lavorare reti da pesca fuori dalle aree dedicate senza autorizzazione, nonché abbandonare rifiuti sulla spiaggia, nelle cabine o in mare.

Divieti stagionali durante la balneazione

Durante la stagione balneare è vietato portare cani o altri animali in spiaggia, anche con museruola e guinzaglio, salvo cani guida per non vedenti e cani da soccorso in acqua riconosciuti ENCI, che devono comunque essere assicurati, tenuti al guinzaglio e con imbracatura, con obbligo di raccolta degli escrementi. I conduttori dei cani da soccorso devono essere riconoscibili con maglietta distintiva.

È vietato svolgere giochi pericolosi o molesti, salvo attività in spazi attrezzati e autorizzati; possono però essere organizzate, senza scopo di lucro, feste, animazioni e altre forme di intrattenimento nelle aree in concessione, senza installare strutture non previste nell’atto concessorio e nel rispetto delle autorizzazioni richieste dalle normative di settore.

Sono vietati volumi elevati degli apparecchi sonori e il loro uso tra le 13:00 e le 16:00, salvo avvisi di pubblica utilità e diverse prescrizioni di altre autorità. È vietato tirare a secco barche o natanti fuori dai casi e dalle aree indicate dall’autorità marittima quando ciò intralci la balneazione, salvo mezzi destinati al noleggio o al soccorso. Le pulizie con mezzi meccanici sono vietate dalle 9:00 alle 19:30. Nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto, non possono essere lasciate tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia. È vietato spostare o danneggiare segnali di sicurezza, tuffarsi da scogliere o luoghi tabellati come non idonei e, tra l’1:00 e le 5:00, utilizzare attrezzature balneari quali sdraio, lettini e ombrelloni.

Obblighi e regole per gli stabilimenti balneari

Durante l’apertura al pubblico, gli stabilimenti devono esporre in modo ben visibile: copia del regolamento, orari di apertura e tariffe. Devono inoltre esporre un quadro illustrativo delle misure di pronto soccorso e dei principali rischi per la balneazione, curare decoro e pulizia dello stabilimento, dell’arenile e dello specchio acqueo prospiciente, usare contenitori chiusi per i materiali di risulta e conferire i rifiuti secondo le modalità comunali, nonché predisporre contenitori per la raccolta differenziata.

Deve essere sempre garantito il libero accesso al mare e alla fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia, con corridoi liberi da ostacoli larghi almeno 2 metri. Sull’arenile può essere installato un numero di ombrelloni tale da non intralciare i bagnanti; salvo diverse regole di piano spiaggia, le distanze minime sono 3 metri tra file o settori e 2,30 metri tra ombrelloni della stessa fila, riducibili a 2,20 metri se l’altra distanza viene aumentata in misura corrispondente, mantenendo la somma complessiva di 5,30 metri. Sono ammessi ombrelloni fino a 6 metri di diametro e altri sistemi di ombreggio facilmente rimovibili con sostegni esclusivamente verticali, purché non ostacolino la circolazione, non impediscano la vista del mare e rispettino il piano di spiaggia.

Gli stabilimenti devono inoltre predisporre percorsi perpendicolari alla battigia per l’accesso al mare delle persone con disabilità, tramite camminamenti idonei, nel rispetto della normativa statale e della delibera regionale richiamata. Al termine della stagione balneare devono rimuovere sostegni e attrezzature similari utilizzati per fissare gli ombrelloni.

Durante la stagione balneare i lavori edilizi nelle aree in concessione devono essere sospesi, salvo specifica deroga comunale motivata. Nel periodo di apertura al pubblico, previa autorizzazione dell’autorità concedente, il concessionario può attrezzare spazi per giochi e attività ricreative, nonché ospitare natanti a remi o a pedali, tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela fino a 4 mq di superficie velica in aree interne, nel rispetto del piano di spiaggia o delle disposizioni comunali sentita l’autorità marittima. In tali spazi possono svolgersi anche corsi di nuoto, surf, vela, sci nautico, canoa e attività simili, secondo le prescrizioni dell’autorità marittima.

Norme di comportamento per gli utenti

Nelle docce prive di scarico idoneo è vietato usare shampoo o saponi. I servizi igienici per disabili devono essere segnalati con apposita cartellonistica arancione e simbolo internazionale ben visibile. Fuori dal periodo di apertura al pubblico, l’uso delle attrezzature dello stabilimento, come sdraio, lettini e ombrelloni, è ammesso solo con il consenso esplicito del concessionario, fermo restando il diritto di libero accesso al mare secondo le regole generali.

Corridoi di lancio e attraversamento della fascia di mare

I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, secondo le prescrizioni dell’autorità marittima, un corridoio ad uso pubblico nella fascia di mare antistante la concessione per attraversare l’area destinata alla balneazione. Analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune e sentita l’autorità marittima, anche da circoli nautici, operatori turistici e privati nelle zone prospicienti spiagge e arenili liberamente utilizzabili, in ragione del fronte mare disponibile e della frequentazione.

Le domande per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni entro il 20 maggio di ogni anno; i Comuni provvedono entro il 10 giugno, sentita l’autorità marittima. La distanza tra corridoi non può essere inferiore a 500 metri, riducibile fino a 250 metri per quelli richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali.

Zone per alaggio e sosta delle imbarcazioni

Nelle zone destinate all’alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare prospicienti segnalati tramite i corridoi di lancio, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini e sostare per la balneazione. I Comuni individuano le zone di arenile destinate a tali funzioni.

Poteri integrativi dei Comuni

I Comuni possono integrare la disciplina regionale su diversi profili: individuazione delle zone per alaggio e sosta delle imbarcazioni; disciplina dell’ingresso degli animali in spiaggia, anche in deroga al divieto generale; modalità di posizionamento degli ombrelloni e di realizzazione dei corridoi di accesso al mare; raccolta e smaltimento dei rifiuti; modalità di attuazione della richiamata deliberazione regionale del 2001; utilizzo del demanio marittimo e del tratto di mare per attività di breve durata come fiere, feste patronali, manifestazioni sportive, giochi e attività ludiche; modifica dei termini di inizio e fine della stagione balneare entro i limiti regionali; regolamentazione della pubblicità sul demanio marittimo; ulteriori disposizioni compatibili con il regolamento e con la normativa sull’uso turistico-ricreativo del demanio.

Regolamenti comunali e regime transitorio

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, i Comuni devono approvare un proprio regolamento, che recepisca le disposizioni regionali e contenga le integrazioni consentite. Fino all’approvazione del regolamento comunale si applicano direttamente le norme regionali. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei propri regolamenti entro 30 giorni dall’approvazione.

Sanzioni

Chiunque è tenuto al rispetto del regolamento e dei regolamenti comunali adottati in materia. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. L’irrogazione spetta al Comune secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Obsolescenza

Il regolamento è ancora strutturalmente riferito alla disciplina dell’uso delle spiagge e dei servizi balneari, ma contiene una parte significativa di regole stagionali e annuali che si applicano in via ricorrente. Non emergono elementi di abrogazione totale nel testo fornito, salvo l’abrogazione di una precedente disposizione regolamentare regionale richiamata in nota. Pertanto non risulta deprecato in senso assoluto, pur essendo una disciplina tecnica e settoriale ancora potenzialmente applicabile.

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