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Legge

L.R. Marche 13/2004

Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.

Normativa regionaleL.R. Marche 13/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Marche la gestione contabile, i controlli interni, la formazione del personale e la vigilanza su vari enti regionali e sui soggetti che amministrano terre civiche. Fissa termini per bilanci e trasmissione atti, poteri di riesame, commissariamento e scioglimento degli organi. Sono previste norme transitorie e abrogazioni di precedenti disposizioni.

Norme di gestione, contabilità e vigilanza su enti regionali Marche

Norme di gestione, contabilità e vigilanza sugli enti regionali delle Marche

La legge detta una disciplina unitaria per alcuni enti e aziende operanti in materie di competenza regionale nelle Marche, definendone regole contabili, controlli interni, formazione del personale e poteri di vigilanza della Regione. Regola inoltre la vigilanza sugli enti che amministrano terre civiche nel territorio marchigiano.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli enti indicati dalla legge, tra cui consorzi di bonifica, ente fieristico regionale, Agenzia regionale sanitaria, ERSU, ASSAM, ARPAM e IACP/CRIAP, nonché gli enti che amministrano terre civiche. La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Marche e prevale sulle norme incompatibili contenute nelle leggi istitutive degli enti interessati.

Contabilità, bilanci e contratti

Dal 1° gennaio 2005 gli enti soggetti alla legge adottano la contabilità economica. Gli enti che già usavano la contabilità finanziaria possono mantenerla, affiancandola a quella economica. L’esercizio contabile coincide con l’anno solare.

Gli enti devono trasmettere alla Giunta regionale:

  • entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo economico annuale e il programma di attività per l’anno successivo;
  • entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio dell’anno precedente con la relazione sull’attività svolta.

La Giunta regionale, sentiti gli amministratori, può individuare ogni anno ulteriori informazioni economiche e finanziarie da trasmettere. Per forniture di beni e servizi fino a 50.000 euro gli enti adottano regolamenti per le spese in economia; per importi superiori e per le opere pubbliche si applicano le disposizioni legislative regionali oltre alle norme statali e comunitarie rilevanti.

Controllo di gestione e valutazione

Gli enti svolgono il controllo di gestione, la valutazione dell’attività dei dirigenti e il controllo strategico secondo il d.lgs. 286/1999, con il supporto di un comitato di controllo interno e di valutazione istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

Il comitato è composto da tre membri nominati dalla Giunta tra esperti in controllo di gestione e valutazione del personale. I relativi oneri sono ripartiti tra gli enti in proporzione al numero dei dirigenti da valutare. Per quanto non previsto dalla legge, si applica l’art. 18 della l.r. 20/2001. La Giunta regionale predispone inoltre linee guida per il controllo interno di gestione, definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiornamento e riqualificazione del personale

Per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale, gli enti si avvalgono della scuola di formazione del personale regionale prevista dalla l.r. 20/2001. Le modalità di utilizzo della scuola e i relativi oneri sono stabiliti con convenzione. Se la scuola non è in grado di fornire i servizi richiesti per la loro particolare natura, gli enti possono provvedere direttamente avvalendosi di istituti specializzati.

Vigilanza regionale sugli enti soggetti alla legge

Gli enti trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui operano e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio tutti gli atti diversi da bilanci e documenti contabili, entro dieci giorni dall’adozione.

Entro trenta giorni dall’invio, la Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente, può chiedere il riesame di bilanci, statuti, regolamenti, variazioni delle piante organiche e atti di assunzione del personale non conformi agli indirizzi o alla programmazione regionale, oppure contrastanti con gli interessi della Regione. L’ente deve adeguarsi o motivare il diniego entro dieci giorni.

Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, o se i termini decorrono inutilmente, la Giunta può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione. Il direttore del dipartimento può anche disporre ispezioni, svolte con personale regionale.

In caso di rifiuto o ritardo nell’adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, la Giunta, previa diffida, nomina un commissario. Gli organi amministrativi possono inoltre essere sciolti o rimossi, sempre previa diffida, in caso di inefficacia, inefficienza, non economicità dell’azione amministrativa o di gravi violazioni di legge o regolamento. In tali casi la Giunta può nominare un commissario straordinario fino a sei mesi, per ricostituire gli organi.

Anche i collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti, previa diffida, per gravi violazioni di legge o regolamento, con contestuale nomina dei nuovi collegi.

Potere di annullamento straordinario

La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente, può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti soggetti alla legge per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti dei terzi.

Vigilanza sugli enti che amministrano terre civiche

Per gli enti che amministrano terre civiche, la vigilanza è attribuita alle Comunità montane competenti per territorio, individuate in base alla sede dell’ente.

Tali enti devono trasmettere alle Comunità montane i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale. Le Comunità montane possono disporre ispezioni, nominare un commissario previa diffida per l’adozione di atti obbligatori e sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione per gravi violazioni di legge o di regolamento.

Regime transitorio e disposizioni finali

Fino all’adozione dei regolamenti sulle spese in economia, gli enti applicano le norme del regolamento regionale per l’esecuzione delle procedure in economia. Gli organismi interni degli enti che esercitano controlli continuano a operare fino alla loro scadenza naturale.

Dal momento di entrata in vigore della legge cessa il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti interessati. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore, deve presentare al Consiglio regionale proposte di riordino della disciplina degli enti, anche in vista del conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, oppure alle Province o alla Regione se necessario per garantirne l’esercizio unitario.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione di numerose norme precedenti relative agli enti interessati e di due leggi regionali, segnando il superamento del precedente assetto normativo in materia.

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