Cassazione Penale, Sentenza n. 22535/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per furto aggravato denunciando: violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna non avrebbe rispettato il canone del "oltre ogni ragionevole dubbio"; errata qualificazione giuridica (sosteneva che si trattasse di furto tentato e non consumato, non essendosi realizzato l'impossessamento per l'intervento delle forze dell'ordine); improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela intervenuta in un procedimento parallelo a carico dei coimputati, con richiesta di estensione degli effetti della remissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo con riguardo all'improcedibilità per remissione di querela. Ha dichiarato inammissibili (per genericità) le doglianze sulla motivazione e sulla qualificazione del reato, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e confermando che il furto era stato consumato (refurtiva già caricata sul furgone). Tuttavia, essendo intervenuta tacita remissione di querela nel procedimento relativo a un coimputato (mancata comparizione della persona offesa dopo avviso che la mancata presenza avrebbe equivalso a remissione), e non essendo la remissione stata ricusata, la remissione si è estesa al ricorrente: il reato è quindi estinto per remissione di querela. La sentenza di merito è stata annullata senza rinvio e le spese sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
terzo comma, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022
Con la modifica il delitto di furto (nella forma aggravata contestata) rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela; ciò ha rilievo sull'improcedibilità in caso di remissione della querela
art. 625 cod. pen.
Indica le aggravanti applicate al furto contestato dal giudice di merito
art. 155 cod. pen.
La remissione di querela fatta a favore anche di uno soltanto dei partecipanti si estende, salvo ricusa, a tutti gli altri coimputati per i reati commessi in concorso
art. 152 cod. pen.
terzo comma, n. 1 (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Prevede che la mancata comparizione del querelante, ove avvisato che la sua assenza equivale a rimessione tacita, possa costituire remissione tacita della querela
art. 123 cod. pen.
Stabilisce che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, principio richiamato per l'effetto estensivo della remissione
art. 606 c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la presenza di adeguata motivazione/logica, senza poter riesaminare liberamente la valutazione delle prove
art. 340 c.p.p.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del querelato (come disposto nel dispositivo)
Massime di principio
- La remissione di querela, anche se tacita (es. per mancata comparizione del querelante avvisato), può estendersi ai coimputati che non l'abbiano ricusata e determinare l'improcedibilità e l'estinzione del reato.
- La forma (espressa o tacita) della remissione non incide sui suoi effetti estensivi: l'art. 155 c.p. non distingue tra remissione espressa e tacita relativamente all'estensione agli altri concorrenti.
- La proposizione di un motivo di ricorso per cassazione volto a far valere l'effetto estensivo della remissione equivale, in assenza di fatti ostativi, a una manifestazione di accettazione (mancanza di ricusa) idonea a consentire la declaratoria di improcedibilità.
- In tema di furto, la consumazione si realizza quando la cosa sottratta è posta sotto la disponibilità effettiva e autonoma dell'agente anche per breve tempo (ad es. caricamento sul veicolo): l'intervento della polizia non esclude automaticamente la consumazione.
- La Corte di cassazione è limitata a valutare la congruità e la logica della motivazione del giudice di merito; non può sostituirsi a quest'ultimo nel rivedere le valutazioni probatorie salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
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