Sentenza del 28/02/2018 n. 4599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento d'imposta e di irrogazione delle sanzioni relativo all'anno 1998, contestando che sul proprio terreno fosse stata realizzata una discarica di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo, sbancamento e demolizione. Ha dedotto, da un lato, la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, sostenendo che il materiale rinvenuto fosse calcare misto a terra e non rifiuto speciale; dall'altro, l'erroneità e l'illogicità della motivazione della CTR, che non avrebbe adeguatamente considerato gli accertamenti comunali e la sentenza penale di assoluzione relativa ai medesimi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento sulla base del solo sopralluogo dell'11 maggio 1998, senza esaminare adeguatamente gli elementi risultanti dalla sentenza penale assolutoria del Tribunale di Modica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito e per la regolazione delle spese. La Cassazione non ha quindi dichiarato definitivamente inesistente l'obbligazione tributaria, ma ha imposto un nuovo esame della controversia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7
La disposizione è stata richiamata per stabilire se il materiale depositato nell'area dovesse essere qualificato come rifiuto speciale. La Cassazione ha ritenuto necessario verificare nuovamente, sulla base di tutte le prove disponibili, se il materiale fosse effettivamente riconducibile a tale categoria.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2
inottemperanza all'ordine di rimozione del materiale e di ripristino dello stato dei luoghi
La norma rilevava nel procedimento penale relativo all'abbandono o deposito di rifiuti. La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente effetto vincolante nel processo tributario, ma costituisce un elemento probatorio che il giudice tributario deve valutare insieme agli altri elementi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario operano specifici limiti in materia di prova, ma sono ammesse anche presunzioni semplici. Perciò l'assoluzione penale, anche con formula piena, non impedisce in assoluto una diversa valutazione fiscale dei medesimi fatti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorrente ha denunciato rispettivamente la violazione o falsa applicazione della legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata valutazione di elementi probatori rilevanti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una sentenza penale irrevocabile relativa agli stessi fatti non vincola automaticamente il giudice fiscale: deve essere valutata come elemento di prova insieme agli altri elementi acquisiti.
- L'assoluzione penale non esclude necessariamente la responsabilità tributaria, perché gli standard probatori e le regole sulle presunzioni del processo tributario sono diversi da quelli penali.
- Tuttavia, il giudice tributario non può ignorare una sentenza penale assolutoria o gli elementi istruttori in essa esaminati; deve spiegare espressamente perché li ritenga irrilevanti o non decisivi.
- Quando l'accertamento si fonda sulla qualificazione di un materiale come rifiuto, l'amministrazione deve fornire elementi sufficienti sulla natura del materiale, sulla sua provenienza e sulle modalità di deposito.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: comporta l'annullamento della precedente decisione e la necessità di un nuovo giudizio da parte del giudice indicato dalla Corte.
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