Sentenza n. 169/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n-OMISSIS-/2024, resa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di -OMISSIS- Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi in data 10 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva un risarcimento del danno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, in relazione al pagamento della somma risarcitoria dovuta. Dopo la notifica del ricorso e l'adozione di un'ordinanza collegiale, l'amministrazione resistente ha pagato la restante somma di € 10.000, adempiendo integralmente alla sentenza. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento della somma residua aveva comportato l'integrale esecuzione della sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000 oltre oneri e accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata, determinata dall'integrale esecuzione dell'obbligo dedotto in giudizio.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando ciò sia richiesto dall'interessato e sussistano esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, anche se l'adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso.
- La sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso e l'avvio dell'intervento giurisdizionale.
Come è indicizzato
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