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Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 34911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IVA e IRAP relativa all'anno d'imposta 2009; il ricorrente articolava cinque motivi: nullità della cartella per ruolo formato da dirigente decaduto (Corte cost. n.37/2015); omissione della prova della data di esecutività del ruolo; illegittimità della notifica effettuata dal concessionario mediante raccomandata; mancata emissione dell'avviso bonario prescritto (con conseguente perdita di una possibile riduzione delle sanzioni); e assenza di autonoma organizzazione nello studio associato (quindi inesigibilità IRAP), invocando onere della prova a carico dell'Amministrazione e carenze probatorie della CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016, art.6, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e pagando quanto dovuto. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito dei motivi proposti e ha compensato le spese del giudizio. È inoltre richiamato il principio che, in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non sussiste obbligo del cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla validità dell'atto di accertamento e alla legittimazione dell'atto impositivo; la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse, ma la CTR aveva ritenuto che gli elementi essenziali fossero presenti nella cartella.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata dal ricorrente in tema di nullità dell'atto per carenza della motivazione e per questioni di diritto processuale; la Corte non si è pronunciata nel merito a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

  • Codice Civile, art. 2697

    Il ricorrente invocava l'onere della prova a carico dell'Amministrazione circa i poteri del soggetto che ha formato il ruolo e la data di esecutività; la CTR aveva valutato positivamente gli elementi prodotti dall'Amministrazione, ma la Corte non ha deciso nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • D.P.R. 29 giugno 1973, n. 602, art. 26

    La CTR ha ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, considerandola conforme alla disciplina sulla notifica degli atti esecutivi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Richiamata con riferimento all'avviso bonario e alle agevolazioni connesse; il ricorrente deduceva l'assenza di un avviso preventivo che avrebbe potuto ridurre le sanzioni, ma la questione non è stata risolta in Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norme richiamate in relazione ai presupposti dell'IRAP e alla nozione di autonoma organizzazione; la CTR aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione nello studio associato sulla base di pluralità di soggetti, ammontare dei compensi e delle spese.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6

    Norma fondamentale ai fini della decisione: l'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e il pagamento dei carichi; tale adesione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    Riferita dal ricorrente per sostenere la decadenza del dirigente che avrebbe formato il ruolo; la questione non è stata decisa in Cassazione poiché il giudizio è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata (es. D.L. n.193/2016, art.6) con contestuale pagamento e impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso inammissibile; il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali.
  • La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è generalmente considerata regolare ai sensi del D.P.R. n.602/1973, art.26, salvo specifiche contestazioni documentate.
  • Quando la cartella contiene l'indicazione del responsabile del procedimento e gli elementi essenziali della pretesa impositiva, il documento è ritenuto idoneo a informare il contribuente della pretesa tributaria; eventuali vizi relativi ai poteri del soggetto che ha formato il ruolo richiedono specifica prova a carico di chi li deduce o, secondo l'interpretazione civilistica, l'Amministrazione può essere chiamata a provare i propri poteri.
  • In tema di IRAP e studi associati, l'esistenza dell'autonoma organizzazione si valuta in concreto: la pluralità dei soggetti, l'entità dei compensi, e la consistenza delle spese e degli ammortamenti sono elementi utili per ritenere sussistente una struttura organizzata; l'assenza di spese per personale non è di per sé decisiva.
  • La legittimazione passiva di Equitalia (o del concessionario) è normalmente limitata alle questioni attinenti la cartella di pagamento (forme e notifiche); le controversie di merito sull'imposizione fiscale spettano in prevalenza all'ente creditore.
  • L'onere probatorio relativo a fatti decisivi (es. data di esecutività del ruolo, poteri di chi ha formato il ruolo) deve essere gestito in giudizio: il contribuente può sollevare eccezioni, ma l'assenza di documentazione può indebolire la sua posizione; tuttavia, se il contribuente aderisce a una definizione agevolata il processo può estinguersi per sopravvenuta mancanza di interesse.

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