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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5017/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la misura cautelare in carcere a carico di Morabito. La difesa contestava la utilizzabilità delle risultanze investigative acquisite tramite un Ordine europeo di indagine (OEI) rivolto alle autorità francesi, relative a intercettazioni e decrittazioni di comunicazioni su sistemi criptati ("criptofonini"). In particolare si sosteneva che tali acquisizioni dovessero essere soggette alla disciplina nazionale delle intercettazioni (con relative garanzie e autorizzazioni) e che non fossero state rispettate le forme/garanzie dell'ordinamento straniero, rendendo inutilizzabili i dati. Si eccepiva inoltre l'assenza di verifica della legittimità degli atti stranieri e si richiamava un contrasto giurisprudenziale interno sulla materia.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione, tramite Ordine europeo di indagine, del contenuto delle intercettazioni già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria francese, in quanto la fattispecie rientra nella disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti (artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen.) e non nell'ambito dell'art. 234-bis cod. proc. pen. Non è necessaria preventiva autorizzazione del giudice nazionale per richiedere tali prove tramite OEI; l'utilizzabilità può essere esclusa solo se il giudice nazionale constata una violazione dei diritti fondamentali che renda impossibile l'esercizio della difesa, onere che grava sulla parte che aleggia la violazione. Non è richiesta l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri in mancanza di una concreta contestazione: è sufficiente il deposito di verbali e registrazioni. La Corte ha richiamato le pronunzie delle Sezioni unite (nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e altri precedenti, nonché un arresto della Corte di giustizia UE richiamato in motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte esclude che la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione di tale norma, ritenendo che l'acquisizione tramite OEI di prove già acquisite da autorità straniere non sia regolata da questa disposizione

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen.

    Individuano la disciplina applicabile alla circolazione e al deposito di atti e registrazioni provenienti da altri procedimenti: la Corte ritiene che la materia delle acquisizioni tramite OEI rientri in questo regime

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'acquisizione di atti di procedimenti stranieri; la Corte afferma che non impone l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri per rendere utilizzabili i verbali/registrazioni

  • art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla definitività delle pronunce delle Sezioni unite; la questione è stata ritenuta risolta dalle pronunce citate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunzione di adeguatezza della misura intramuraria per determinate ipotesi di reato, a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto

  • art. 15 Costituzione

    Riferimento al principio di inviolabilità delle comunicazioni; la Corte precisa che l'onere di provare violazioni costituzionali o di diritto alla difesa grava sulla parte che le deduce

  • Direttiva 2014/41/UE (Considerando n. 19, principio di fiducia reciproca)

    La creazione di uno spazio (...) di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione - successivamente definita "relativa" - di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione ed in particolare, ai diritti fondamentali

    La Corte richiama il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri per la cooperazione giudiziaria, a sostegno della possibilità di acquisire prove tramite OEI senza duplicare controlli sostanziali sugli atti dello Stato esecutore

  • Sentenze Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 23755 e 23756 (29/02/2024)

    Pronunce risolutive del contrasto giurisprudenziale: stabiliscono che le acquisizioni tramite OEI seguono la disciplina della circolazione delle prove e chiariscono limiti e condizioni di utilizzabilità; la Corte le applica al caso concreto

  • Giurisprudenza (es.: Corte di cassazione Sez. III, n. 39156 del 25/10/2024; Sez. III, n. 40562 del 05/11/2024)

    Richiamate come supporto: confermano che l'OEI diretto ad acquisire risultati di intercettazioni eseguite all'estero è ammissibile e che non è necessario il deposito del provvedimento autorizzativo straniero per la utilizzabilità, salvo contestazione fondata della legittimità

Massime di principio

  • L'Ordine europeo di indagine (OEI) può legittimamente essere utilizzato per acquisire in Italia prove già in possesso dello Stato esecutore: tali acquisizioni rientrano nella disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238, 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att.) e non richiedono la preventiva autorizzazione del giudice nazionale come se fossero intercettazioni svolte in Italia
  • L'utilizzabilità delle risultanze acquisite tramite OEI può essere esclusa solo se la difesa dimostra concretamente una violazione dei diritti fondamentali (ad es. impossibilità di esercitare la difesa); l'onere di allegare e provare tali violazioni grava sulla parte che le deduce
  • Non è di regola necessario depositare i provvedimenti autorizzativi stranieri: è sufficiente il deposito dei verbali e delle registrazioni; chi contesta la legittimità dell'attività compiuta all'estero deve produrre gli atti stranieri e spiegare le presunte illegittimità
  • La decrittazione effettuata dall'autorità estera non richiede che venga messo a disposizione il meccanismo tecnico di decrittazione, purché il contenuto decrittato appaia coerente; senza elementi concreti che rendano verosimile l'alterazione dei dati, non si impone la verifica tecnica dell'algoritmo
  • Il principio di fiducia reciproca nell'UE limita il controllo sostanziale da parte dell'autorità richiedente sull'operato dello Stato esecutore: eventuali censure vanno valutate nella fase giurisdizionale nazionale, con possibile esclusione delle prove solo in presenza di comprovate lesioni dei diritti di difesa

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