Sentenza n. 2014/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi a procedure di conferimento di supplenze e alla verifica dei titoli dei docenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 1° dicembre 2025. L’istanza riguardava: i titoli posseduti da un docente controinteressato, inclusi titoli linguistici e documentazione relativa a una supplenza conferita nel 2022; i titoli culturali, professionali, di servizio e di preferenza, nonché le domande di inserimento nelle graduatorie, degli aspiranti collocati prima del ricorrente; la documentazione relativa alla verifica dei titoli e al servizio prestato; la graduatoria di istituto o la porzione di GPS utilizzata per una convocazione per supplenza sulla classe di concorso A064, con il dettaglio dei punteggi attribuiti agli aspiranti. Nel corso del giudizio l’Istituto Giovanni Verga ha osteso parte della documentazione. Per i documenti ulteriori, l’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Verga, sostenendo che la documentazione relativa alle domande di inserimento nelle GPS, ai titoli dichiarati e alla loro valutazione fosse formata e detenuta dall’Istituto Giosuè Carducci di Comiso, primo istituto presso il quale il docente aveva stipulato il contratto per l’anno scolastico 2025/2026 e competente alla verifica dei titoli. Il ricorrente ha quindi precisato di avere ancora interesse alla sola graduatoria eventualmente formata all’esito dell’interpello del 2022 presso l’Istituto Verga, lamentando che tale documento non gli fosse stato osteso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti che l’Istituto Giovanni Verga ha reso disponibili durante il giudizio. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa ai documenti formati o detenuti dall’Istituto Giosuè Carducci, non evocato in giudizio. Secondo il Collegio, tale istituto rivestiva la posizione di amministrazione resistente e non di mero controinteressato; pertanto non era possibile procedere alla sua chiamata mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva svolto una specifica difesa contro tale eccezione e, comunque, aveva ristretto il proprio interesse residuo alla sola graduatoria dell’interpello del 2022 presso l’Istituto Verga. Quanto a quest’ultima pretesa, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dalla documentazione ostesa è emerso che non era mai stata formata alcuna graduatoria, poiché all’interpello aveva partecipato un solo candidato. Gli atti di convocazione e di individuazione del docente facevano riferimento esclusivamente all’unica candidatura pervenuta e non a una comparazione di più aspiranti o a punteggi graduatori. La richiesta riguardava quindi un documento mai venuto ad esistenza. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l’accertamento ex art. 116, c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Istanza di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241)
Costituiscono la base normativa del diritto di accesso esercitato dal ricorrente.
art. 116, comma 4, c.p.a.
conseguente ordine all’amministrazione di esibirli ai sensi dell’art. 116, comma 4, del D.Lgs. 104/2010
Prevede il potere del giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove sussistano i presupposti della tutela dell’accesso.
art. 27 c.p.a.
rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 27 c.p.a.
È richiamato in relazione alla necessità di evocare in giudizio l’amministrazione effettivamente competente e titolare della documentazione richiesta.
art. 49 c.p.a.
Né pare possibile procedere con una integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
L’integrazione del contraddittorio non è stata ritenuta applicabile nei confronti di un’amministrazione resistente non intimata, anziché di un mero controinteressato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il ricorso avrebbe comunque dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in parte qua, ai sensi dell’art. 84, co. 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., la domanda di accesso deve essere proposta nei confronti dell’amministrazione che ha formato o detiene i documenti richiesti; se tale amministrazione non è stata evocata in giudizio, la domanda è inammissibile nei suoi confronti.
- L’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 49 c.p.a. nei confronti di un controinteressato non consente di sanare l’omessa evocazione dell’amministrazione che riveste la posizione di resistente e che detiene autonomamente la documentazione richiesta.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione del richiedente.
- La richiesta di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando abbia ad oggetto un documento che, sulla base degli atti acquisiti, non è mai stato formato o è mai venuto ad esistenza.
- Laddove un interpello per il conferimento di una supplenza riceva una sola candidatura e l’incarico sia conferito sulla base di tale unica candidatura, non sussiste una graduatoria comparativa da ostendere, salvo che dagli atti risulti l’effettiva formazione di un documento graduatorio.
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