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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A562 n. 30636 del 16/05/2023

FIGC-REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TORNEI LUDICO AMATORIALI

AGCMA562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti della FIGC, su segnalazione di CNS Libertas, per verificare un possibile abuso di posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere promozionale e ludico-amatoriale. La condotta contestata consiste nell’aver ostacolato la partecipazione di ASD affiliate alla FIGC a tornei organizzati dagli EPS, attraverso deferimenti disciplinari e modifiche regolamentari che avrebbero introdotto requisiti di convenzionamento e pre-autorizzazione non previsti per tali attività. Il procedimento è stato aperto ai sensi dell’art. 102 TFUE; non risultano nel provvedimento misure sanzionatorie o impegni, ma solo l’avvio dell’istruttoria.

FIGC – presunto abuso di posizione dominante nell'organizzazione dei tornei calcistici ludico-amatoriali giovanili: avvio istruttoria

FIGC – presunto abuso di posizione dominante nei tornei calcistici ludico-amatoriali giovanili

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della FIGC, sulla base della segnalazione presentata da CNS Libertas, per verificare se la Federazione abbia abusato della propria posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili. La contestazione riguarda soprattutto i tornei a carattere promozionale e ludico-amatoriale organizzati dagli EPS, rispetto ai quali la FIGC avrebbe adottato condotte volte a ostacolare la partecipazione delle ASD affiliate.

Parti e origine del procedimento

La FIGC è descritta come la federazione nazionale di riferimento per il calcio, riconosciuta dal CONI e dotata di poteri di regolazione, coordinamento e organizzazione del movimento calcistico italiano. CNS Libertas, ente di promozione sportiva con significativa presenza nel calcio giovanile, ha segnalato che la FIGC starebbe cercando di estendere la propria influenza dal segmento agonistico a quello ludico-amatoriale, comprimendo la libertà delle ASD di scegliere a quali tornei partecipare e con quale ente affiliarsi.

Quadro regolatorio del settore sportivo

Il provvedimento ricostruisce il sistema sportivo italiano come struttura piramidale articolata su CIO, FIFA, CONI, Federazioni sportive nazionali ed EPS. In tale quadro, le federazioni dispongono di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, ma le loro regole restano suscettibili di scrutinio antitrust quando incidono su attività economiche. Con specifico riferimento agli EPS, l’Autorità richiama il Regolamento EPS del CONI e chiarisce che la convenzione con la federazione è richiesta per attività agonistiche di prestazione connesse al fine istituzionale, non per l’organizzazione di competizioni ludico-amatoriali.

Mercato rilevante e posizione della FIGC

L’Autorità individua il mercato rilevante nell’organizzazione, a livello nazionale, regionale e locale, di manifestazioni calcistiche a carattere promozionale, ludico-amatoriale e agonistico per atleti di età inferiore ai 17 anni. In tale ambito la FIGC viene considerata dominante, sia perché unica federazione riconosciuta per il calcio sia per la presenza di poteri speciali ed esclusivi che le consentono di condizionare l’accesso delle ASD e degli EPS alle competizioni calcistiche. La FIGC è inoltre indicata come soggetto che svolge direttamente attività economica remunerata, anche tramite l’organizzazione di manifestazioni e la gestione del tesseramento.

Condotte contestate e loro qualificazione

Secondo la ricostruzione dell’AGCM, la condotta ipotizzata si articola in più profili:

  • deferimento disciplinare del 3 marzo 2023 nei confronti di oltre 200 soggetti affiliati FIGC ed EPS, per aver partecipato a tornei EPS senza preventiva autorizzazione;
  • inserimento, nei comunicati ufficiali FIGC per il settore giovanile e scolastico delle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, di requisiti di convenzionamento tra EPS e FIGC anche per attività non agonistiche;
  • introduzione, per la stagione 2022-2023, di una ulteriore pre-autorizzazione della FIGC per la partecipazione delle società affiliate ai tornei EPS.

L’Autorità osserva che tali misure sarebbero state utilizzate per dissuadere le ASD affiliate dalla partecipazione ai tornei EPS e per rafforzare la posizione della FIGC anche nel mercato delle competizioni ludico-amatoriali, con potenziali effetti escludenti nei confronti degli EPS concorrenti.

Valutazioni dell’Autorità sull’art. 102 TFUE

L’AGCM afferma che la regolamentazione sportiva non è sottratta al controllo antitrust e che eventuali restrizioni devono essere valutate alla luce del contesto, degli obiettivi perseguiti e del requisito di proporzionalità. Nel caso di specie, sulla base delle informazioni acquisite, i comportamenti contestati appaiono suscettibili di integrare una violazione dell’art. 102 TFUE, in quanto diretti a ostacolare l’attività degli EPS e ad espandere la posizione della FIGC in un mercato nel quale gli EPS operano in concorrenza.

Pregiudizio al commercio e avvio dell’istruttoria

L’Autorità ritiene che le condotte descritte possano produrre effetti restrittivi sull’intero mercato nazionale e dunque essere rilevanti anche ai fini del pregiudizio al commercio tra Stati membri. Per questo motivo delibera l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare una o più violazioni dell’art. 102 TFUE. Il provvedimento fissa il termine per la conclusione del procedimento al 30 giugno 2024, ma non contiene decisioni finali né sanzioni.

Punti principali

Parti e segnalazione

Il procedimento origina dalla segnalazione del Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente di promozione sportiva attivo anche nel calcio, che lamenta un comportamento escludente della FIGC. La FIGC è descritta come unica federazione riconosciuta dal CONI per il calcio, con forte capacità di coordinamento e regolazione del settore.

Condotta contestata

Secondo il segnalante, la FIGC avrebbe cercato di impedire o limitare la partecipazione delle ASD affiliate ai tornei giovanili ludico-amatoriali organizzati dagli EPS. La strategia sarebbe passata sia attraverso un procedimento disciplinare del 3 marzo 2023 sia attraverso l’introduzione, nei comunicati ufficiali per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023, di requisiti di convenzione con l’EPS e di preventiva autorizzazione federale.

Quadro regolatorio e mercato rilevante

L’Autorità inquadra il caso nel mercato dell’organizzazione, a livello nazionale, regionale e locale, di manifestazioni calcistiche promozionali, ludico-amatoriali e agonistiche per atleti under 17. Viene richiamato il sistema CONI-FSN-EPS e chiarito che la convenzione tra EPS e FIGC non costituisce requisito generale per l’organizzazione di competizioni ludico-amatoriali, ma rileva solo per attività agonistiche di prestazione.

Valutazione antitrust

L’AGCM ritiene che la regolamentazione federale delle attività economiche connesse allo sport sia soggetta al diritto antitrust e che le restrizioni debbano essere proporzionate e necessarie. Alla luce della posizione della FIGC e dei suoi poteri esclusivi, i comportamenti descritti appaiono idonei a integrare un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, anche per gli effetti potenzialmente restrittivi sul commercio intraeuropeo.

Esito del provvedimento

L’Autorità delibera l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti della FIGC per accertare una o più violazioni dell’art. 102 TFUE. Il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2024; il provvedimento non contiene alcuna decisione finale di infrazione né sanzioni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevantesettore sportivotornei ludico-amatorialiavvio istruttoria

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