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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A444 n. 30621 del 02/05/2023

AKRON-GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA

AGCMA444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non riguarda un nuovo accertamento, ma la rideterminazione della sanzione irrogata a HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A. per l’abuso di posizione dominante già accertato con il provvedimento n. 24819/2014 nel caso A444. La condotta consisteva nell’assegnazione in via esclusiva ad Akron S.p.A., senza confronto equo, trasparente e non discriminatorio e a prezzo inferiore a quello di mercato, dei rifiuti da raccolta congiunta urbana di HERA, con effetti escludenti verso i concorrenti e impatto sul livello tariffario del servizio di igiene urbana nei Comuni serviti. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2114/2023, l’AGCM ha rideterminato la sanzione in 316.450 euro in solido tra HERA e Herambiente, applicando i parametri indicati dal giudice amministrativo.

HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A.: abuso di posizione dominante nel conferimento esclusivo dei rifiuti urbani a base cellulosa ad Akron S.p.A., con rideterminazione della sanzione

HERA e Herambiente: rideterminazione della sanzione per abuso di posizione dominante nel conferimento dei rifiuti urbani a base cellulosa

Il provvedimento dell’AGCM del 2 maggio 2023 non introduce un nuovo accertamento di illecito, ma dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2114 del 1° marzo 2023, che ha imposto la rideterminazione della sanzione già irrogata nel caso A444 con il provvedimento n. 24819/2014. Il caso riguarda HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A. e l’abuso di posizione dominante connesso al conferimento esclusivo, in favore della controllata Akron S.p.A., dei rifiuti da raccolta congiunta urbana di HERA.

Parti e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il precedente accertamento dell’Autorità nei confronti di HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A., già sanzionate in solido per violazione dell’art. 3 della legge n. 287/1990. L’intervento del 2023 discende dalla pronuncia del Consiglio di Stato, che ha accolto in parte le doglianze delle parti e ha ritenuto non corretta la quantificazione originaria della sanzione, ordinandone la rideterminazione secondo parametri specifici.

Condotta contestata e qualificazione giuridica

La condotta originariamente accertata consisteva nell’aver assegnato in via esclusiva ad Akron S.p.A., senza confronto equo, trasparente e non discriminatorio e a un prezzo inferiore a quello di mercato, i rifiuti da raccolta congiunta urbana di HERA S.p.A. Secondo il provvedimento richiamato, tale comportamento ha determinato due effetti concorrenziali rilevanti:

  • l’esclusione dei concorrenti di Akron dall’accesso a un input essenziale per la produzione di macero;
  • un conseguente maggior livello della tariffa/tassa per il servizio di igiene urbana nei Comuni in cui HERA operava come gestore.

La fattispecie è stata qualificata come abuso di posizione dominante contrario all’art. 3 l. 287/1990.

Mercato e contesto economico

Il testo fa emergere un contesto di mercato ritenuto peculiare dal giudice amministrativo. Il materiale decisorio richiama inoltre il mercato degli input destinati alla produzione di macero e il servizio di igiene urbana nei Comuni serviti da HERA. Non vengono tuttavia ulteriormente sviluppate nel provvedimento le definizioni del mercato rilevante, poiché l’oggetto dell’atto del 2023 è la sola rideterminazione della sanzione.

Valutazioni del Consiglio di Stato e criteri di rideterminazione

La sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto sproporzionata la sanzione originariamente irrogata, contestando in particolare:

  • la percentuale di gravità applicata nella quantificazione dell’importo base;
  • la durata triennale dell’infrazione considerata dall’Autorità.

Il giudice amministrativo ha indicato criteri vincolanti per il ricalcolo della sanzione:

  • percentuale di gravità pari al 5% del fatturato rilevante;
  • durata biennale dell’illecito, e non triennale.

La motivazione della sentenza, riportata nel provvedimento, evidenzia che la condotta di conferimento diretto ad Akron si è concretamente manifestata nel biennio 2012-2013 e 2013-2014 e che il contesto di mercato andava considerato nella sua specificità.

Rideterminazione della sanzione

Applicando i parametri fissati dal Consiglio di Stato, l’AGCM ha determinato:

  • sanzione base per il fattore gravità: 158.225 euro;
  • importo di base della sanzione, tenendo conto della durata biennale: 316.450 euro.

L’Autorità ha inoltre precisato che restano ferme le valutazioni del precedente provvedimento relative a:

  • riduzione dell’importo base del 20%;
  • maggiorazione del 20% per garantire un effetto dissuasivo.

Poiché tali due percentuali sono di pari entità e di segno opposto, si compensano reciprocamente. Ne deriva che la sanzione finale è pari a 316.450 euro, da applicarsi in solido a HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A.

Dispositivo, pagamento e rimedi

L’Autorità dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia pagata entro trenta giorni dalla notifica, mediante modello F24 con elementi identificativi e secondo le modalità telematiche indicate nel provvedimento. Per i soggetti con sede legale all’estero è previsto il bonifico a favore del Bilancio dello Stato sugli estremi IBAN indicati.

È inoltre richiesto di comunicare immediatamente all’AGCM l’avvenuto pagamento. Il provvedimento richiama infine la possibilità di impugnazione:

  • ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.

Punti principali

Origine del procedimento e precedente accertamento

Il provvedimento del 2 maggio 2023 interviene in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2114 del 1° marzo 2023. La sentenza ha accolto in parte il ricorso dell’AGCM contro le decisioni del TAR Lazio e ha imposto la rideterminazione della sanzione già comminata con il provvedimento n. 24819 del 27 febbraio 2014 nei confronti di HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A.

Condotta abusiva già accertata

L’infrazione originaria consisteva nell’assegnazione esclusiva alla controllata Akron S.p.A. dei rifiuti da raccolta congiunta urbana di HERA S.p.A., senza una procedura competitiva equa, trasparente e non discriminatoria e a un prezzo inferiore a quello di mercato. Secondo l’accertamento, tale condotta aveva comportato l’esclusione dei concorrenti di Akron dall’accesso a un input essenziale per la produzione di macero e un conseguente incremento della tariffa/tassa del servizio di igiene urbana nei Comuni in cui HERA operava come gestore.

Rideterminazione giudiziale della sanzione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sproporzionata la sanzione originariamente calcolata e ha indicato due parametri vincolanti: una percentuale di gravità del 5% del fatturato rilevante e una durata biennale dell’illecito, non triennale. Ha inoltre valorizzato il contesto di mercato peculiare e osservato che la condotta di conferimento diretto ad Akron risultava concretamente posta in essere nel biennio 2012-2013 e 2013-2014.

Calcolo finale della sanzione

In applicazione dei parametri del giudice amministrativo, l’AGCM ha indicato una sanzione base per gravità pari a 158.225 euro e, tenendo conto della durata biennale, un importo base di 316.450 euro. Sono rimaste ferme la riduzione del 20% e la maggiorazione del 20% già considerate nel precedente provvedimento, che si compensano reciprocamente. La sanzione finale è stata quindi rideterminata in 316.450 euro, da irrogarsi in solido a HERA S.p.A. e Herambiente S.p.A.

Termini e modalità di pagamento

La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, tramite modello F24 con elementi identificativi e secondo le modalità telematiche indicate. È prevista la comunicazione immediata all’Autorità dell’avvenuto pagamento. Il provvedimento richiama altresì i rimedi impugnatori: ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 l. 287/1990sanzioni antitrustmercato rilevante

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