Cassazione Civile, Ordinanza n. 03647/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società consortile a r.l. che sosteneva di svolgere, in via prevalente, attività agricola e di essere quindi esente dall’assoggettabilità a fallimento. La Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, ritenendo non provata la natura agricola prevalente dell’attività, nonostante l’iscrizione nel registro imprese come impresa agricola e l’oggetto sociale relativo ad attività agricole. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento per avere la Corte d’appello escluso la prova della qualità di imprenditore agricolo senza considerare correttamente la relazione tecnica di parte, i documenti allegati, le scritture contabili e il verbale dell’Agenzia delle entrate; 2) omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte avrebbe travisato la relazione tecnica e le risultanze documentali che, secondo la ricorrente, dimostravano che circa il 75% dei ricavi proveniva da prodotti propri e dei soci, con solo il 25% da prodotti di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse trascurato le effettive risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale prodotta dalla società e, in particolare, avesse omesso di considerare che la conclusione circa la prevalenza dell’attività agricola era stata tratta sulla base di documentazione allegata e non in modo apodittico. La Cassazione ha qualificato la censura come ammissibile sotto il profilo del travisamento della prova/errore percettivo incidente su fatti decisivi, distinguendolo dal non sindacabile errore di valutazione della prova. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 l.fall.
Per escludere il fallimento dell’impresa agricola occorre verificare in concreto la natura dell’attività esercitata; la forma societaria e l’oggetto sociale non bastano da soli a fondare o escludere l’assoggettabilità alla procedura concorsuale.
art. 18 l.fall.
La notifica integrale della sentenza di rigetto del reclamo effettuata dal cancelliere via PEC è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto tempestivo anche per la sospensione emergenziale dei termini.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
La notificazione via posta elettronica certificata del provvedimento integrale è valida ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Ha determinato, insieme alla normativa emergenziale successiva, la sospensione del termine per proporre ricorso nel periodo considerato.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Contribuisce alla sospensione dei termini processuali richiamata dalla Corte per valutare la tempestività del ricorso.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti esimenti, come la qualità di imprenditore agricolo ai fini dell’esclusione dal fallimento, grava sul debitore che invoca l’esenzione.
art. 115 c.p.c.
Il travisamento della prova, quando riguarda fatti decisivi risultanti dagli atti, può tradursi in violazione dell’art. 115 c.p.c. e quindi essere denunciato in cassazione.
art. 116 c.p.c.
La censura non investe la mera valutazione discrezionale delle prove, ma l’erronea percezione del contenuto oggettivo della prova documentale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare una motivazione solo apparente, poi assorbita dall’accoglimento per travisamento della prova.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per violazione di legge processuale e motivazione apparente/travisamento della prova.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 395 cod. proc. civ.
La Corte distingue il travisamento del fatto, che attiene alla revocazione, dal travisamento della prova, che può rilevare in cassazione quando consiste nella falsa percezione del contenuto oggettivo di un atto probatorio.
Massime di principio
- L’esenzione dal fallimento dell’impresa agricola richiede un accertamento in concreto dell’attività effettivamente svolta: la forma societaria, l’iscrizione nel registro imprese e l’oggetto sociale sono indizi rilevanti, ma non decisivi da soli.
- Quando l’impresa svolge anche trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, occorre verificare se tali attività siano meramente connesse e prevalga l’esercizio agricolo; in difetto di prova della prevalenza, la società resta assoggettabile a fallimento.
- Il debitore che invoca una causa di esenzione dall’assoggettamento a procedura concorsuale sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esenzione, secondo il criterio della prossimità della prova.
- La valutazione della prova è insindacabile in cassazione, ma l’erronea percezione del contenuto oggettivo di un documento o di una prova decisiva è censurabile quando l’atto utilizzato dal giudice sia effettivamente contraddetto dagli atti di causa.
- La consulenza tecnica stragiudiziale può essere valorizzata dal giudice, ma la sua utilizzazione richiede una motivazione adeguata e la considerazione delle risultanze documentali poste a base delle conclusioni tecniche.
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