Cassazione Penale, Sentenza n. 37673/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., sostenendo che il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza fornire una reale e concreta motivazione, limitandosi a un generico richiamo a una esigenza di perequazione della pena nonostante la stessa sentenza avesse stigmatizzato la gravità oggettiva delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione e ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'art. 62-bis c.p., disponendo il rinvio al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio sul punto con diversa composizione. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità relativamente ai reati contestati (artt. 81, 337 e 341-bis c.p.). L'annullamento è stato disposto ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p. e segue la declaratoria prevista dall'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica e pregnante da parte del giudice; la Corte ha rilevato che il mero richiamo a una esigenza di perequazione non è sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Fornisce la base per l'annullamento della decisione per vizi di motivazione; la Corte lo ha applicato per annullare la parte della sentenza relativa all'applicazione dell'art. 62-bis.
art. 624 cod. proc. pen.
Disposizione che impone la declaratoria conseguente all'annullamento e disciplina il rinvio; la Corte l'ha richiamata nel disporre il rinvio al Tribunale con diversa composizione.
artt. 81, 337, 341-bis cod. pen.
Norme che identificano i reati per i quali Marotta è stato condannato in primo grado; la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità per tali reati, rimandando solo la determinazione dell'effetto attenuante.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694
Precedente consolidato che stabilisce l'obbligo del giudice di merito di motivare le ragioni del riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte lo ha richiamato per ritenere insufficiente la motivazione del Tribunale.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare i fatti e le ragioni concrete che giustificano la mitigazione della pena, non limitarsi a formule generiche.
- Se la sentenza di merito enfatizza la gravità oggettiva della condotta, il riconoscimento delle attenuanti necessita di un'esplicazione più robusta per risultare coerente; altrimenti è possibile l'annullamento per vizio di motivazione.
- La Procura può efficacemente impugnare in Cassazione per vizio di motivazione quando la concessione delle attenuanti appare non adeguatamente spiegata.
- La Cassazione può annullare limitatamente alla parte relativa all'applicazione delle attenuanti e rinviare per nuovo giudizio senza toccare l'accertamento di responsabilità, che può rimanere irrevocabile.
- In fase di giudizio di merito, difesa e accusa dovrebbero richiedere e fornire argomentazioni concrete sul profilo attenuante o aggravante per evitare vizi motivazionali impugnabili.
- Il giudice di rinvio dovrà valutare nuovamente la sussistenza e la misura dell'attenuante alla luce di una motivazione dettagliata e coerente con la valutazione della gravità del fatto.
- Le decisioni di merito dovrebbero sempre esplicitare il bilanciamento tra gravità del fatto e ragioni di mitigazione per garantire trasparenza e evitare annullamenti in cassazione.
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