Sentenza del 17/11/2021 n. 35068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 (IRES e IRAP) emesso sulla base di un PVC della Polizia Tributaria. L'Ufficio contestava: 1) omissione delle ritenute sui compensi corrisposti all'amministratore e ad un dipendente; 2) omissione di corrispettivi e di documentazione fiscale con riferimento a prestazioni di assistenza tecnica e garanzia su macchine industriali automatiche vendute, consistite nella sostituzione integrale dell'apparecchiatura o di componenti, ritenute dall'Ufficio vere e proprie vendite non dichiarate ai fini IVA. In primo grado la CTP di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Emilia ha invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che le sostituzioni costituivano nuove vendite.
La decisione
Il ricorso per cassazione veniva introdotto dalla contribuente; nel corso del giudizio la contribuente definiva la lite ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6, versando le rate previste e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte osserva che, non essendo stato notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi delle disposizioni richiamate. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in quanto misura eccezionale riservata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018, art. 6, commi 10, 12, 13
Prevedono la possibilità di definire la controversia con versamento delle somme dovute; il processo è sospeso se il contribuente deposita domanda e prova del versamento nei termini indicati; in mancanza di diniego notificato dell'ufficio o di istanza di trattazione entro il 31.12.2020 il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
raddoppio del contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e di natura sanzionatoria; va applicato limitatamente ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si estende automaticamente ad altre fattispecie come l'estinzione per definizione
Cass. 23175/2015
Giurisprudenza che conferma il carattere eccezionale del raddoppio del contributo unificato e ne limita l'applicazione ai soli casi tipici indicati dalla norma.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 art.6 sospende il processo se il contribuente presenta la domanda e prova del versamento nei termini; in difetto di una fase successiva (diniego o istanza di trattazione) il giudizio può essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per definizione non produce una pronuncia sul merito: la controversia si chiude senza decisione sulle questioni sostanziali contestate.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate: il definente deve valutare il costo effettivo della chiusura conciliativa, anche rispetto ai benefici ottenibili.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non si estende automaticamente alle estinzioni per definizione; l'Amministrazione non può pretendere il raddoppio se manca il presupposto normativo specifico.
- Per ottenere la sospensione e gli effetti della definizione agevolata è essenziale rispettare scrupolosamente i termini procedurali previsti dalla norma e depositare la documentazione richiesta presso l'organo giurisdizionale competente.
- La scelta della definizione può rappresentare una soluzione pratica per estinguere il contenzioso ma implica la rinuncia ad una pronuncia favorevole sul merito; conviene valutare caso per caso in base alle probabilità di successo e ai costi processuali.
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