Cassazione Civile, Ordinanza n. 00150/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti non dirigenti dell'ICE, già in servizio al 31 dicembre 1995, avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a includere nella base di calcolo degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, relativo al periodo 1990-2004, varie voci retributive percepite (tra cui retribuzione di risultato mensile, maggiorazione turno e premi di produttività) che l'ente non aveva considerato. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile non il regime del t.f.r. ma quello dell'indennità di buonuscita previsto per gli enti del parastato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del contraddittorio e omessa provocazione del contraddittorio su una diversa qualificazione giuridica della fattispecie; 2) violazione delle norme che, a loro avviso, imponevano la permanenza del regime di t.f.r. per il personale ICE non dirigente già in servizio al 31.12.1995; 3) violazione delle disposizioni collettive e legislative sulla base di calcolo del t.f.r. e omesso esame di fatti decisivi circa le voci retributive da computare; 4) eccessività della liquidazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, per il personale non dirigente dell'ICE già in servizio al 31.12.1995, il regime applicabile è quello del trattamento di fine rapporto e non quello dell'indennità di buonuscita; il giudice del rinvio dovrà verificare puntualmente la qualifica non dirigenziale dei ricorrenti e, solo dopo, esaminare quali voci retributive debbano essere incluse nella base di calcolo del t.f.r. Le spese di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
richiamato come disciplina del trattamento di fine rapporto; la Corte lo ritiene applicabile al personale non dirigente ICE già in servizio al 31.12.1995, non alla sola indennità di buonuscita
L. n. 70/1975, art. 13
considerato dalla Corte territoriale come disciplina della buonuscita per enti del parastato; la Cassazione esclude che tale regime si applichi ai ricorrenti non dirigenti
L. n. 106/1989, art. 5, comma 5
indicato come fonte che ha riconosciuto il regime di t.f.r. per il personale ICE non dirigente
L. n. 68/1997, art. 10
richiamato in relazione all'attrazione dei rapporti di lavoro dell'ICE nel pubblico impiego privatizzato, con distinzione tra dirigenti e non dirigenti
L. n. 449/1997, art. 59, comma 56
citato dai ricorrenti tra le norme che disciplinano il passaggio al t.f.r. e la previdenza complementare
d.p.r. n. 1032 del 1973, art. 38
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei trattamenti di fine servizio
L. n. 335/1995, art. 2
richiamata per affermare che per i lavoratori pubblici assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio sono regolati dall'art. 2120 c.c.
art. 332 c.p.c.
la notificazione ad altre parti in cause scindibili ha funzione di mera litis denuntiatio e, se omessa, non impedisce la decisione decorso il termine lungo
art. 331 c.p.c.
richiamato per il confronto con le cause inscindibili e l'integrazione del contraddittorio
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione nel ragionamento sulla stasi del processo in caso di litis denuntiatio omessa
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine lungo di impugnazione, già decorso nel caso concreto
art. 101, comma 2, c.p.c.
esclusa la sua violazione perché la qualificazione della disciplina applicabile rientrava nel thema decidendum e non costituiva rilievo officioso da sottoporre a contraddittorio
art. 112 c.p.c.
richiamato nelle censure dei ricorrenti; la Corte esclude l'omessa pronuncia
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato nelle censure per presunto vizio motivazionale; non accolto
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire integralmente ai precedenti di legittimità richiamati in motivazione
art. 336, comma 1, c.p.c.
la cassazione del capo principale travolge, per conseguenza, il capo relativo alle voci retributive da computare nel t.f.r.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro con enti pubblici sottoposti a discipline speciali occorre distinguere con precisione tra personale dirigente e non dirigente, perché la categoria di appartenenza può determinare l'applicazione di regimi diversi di fine rapporto.
- Quando la disciplina applicabile al rapporto è questione logicamente preliminare rispetto al merito delle voci retributive da includere nel calcolo, il giudice può rilevarla e deciderla senza violare il contraddittorio, se essa è comunque interna al thema decidendum.
- Per il personale non dirigente di un ente pubblico che, secondo la normativa speciale e la contrattazione collettiva, sia rimasto soggetto al regime del t.f.r., non può essere applicata la disciplina dell'indennità di buonuscita prevista per altri dipendenti pubblici o parastatali.
- L'accertamento delle voci da computare nel trattamento di fine rapporto diviene rilevante solo dopo aver correttamente individuato il regime giuridico del rapporto e la qualifica del lavoratore.
- Nelle cause scindibili con litisconsorzio facoltativo, l'omessa notificazione dell'impugnazione ad altre parti assume funzione di mera litis denuntiatio e non impedisce la decisione una volta decorso il termine lungo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00087/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00089/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00094/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2024 del 03/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00146/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →