Cassazione Penale, Sentenza n. 15450/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari a Scalzi Raffaele per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 110, 416ter c.p.), in relazione a un presunto patto elettorale del 2017 tra la lista "Progetto Futuro" e Scalzi Tommaso. Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione: mancata qualificazione della qualità del promettente (Scalzi Tommaso) e insufficiente prova che il procacciamento dei voti fosse avvenuto con "metodo mafioso"; errata valutazione delle conversazioni ambientali e uso incoerente di presunzioni; mancanza di adeguata risposta sulla attualità del pericolo di reiterazione del reato alla luce del tempo trascorso e degli arresti di altri esponenti del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente dell'art. 416ter (i fatti risalgono al giugno 2017) e richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando il promettente è estraneo o agisce "uti singulus", è necessaria prova specifica che il procacciamento dei voti sia avvenuto con modalità mafiose; mentre, se il procacciente è organico a una consorteria, la modalità mafiosa si dà in re ipsa. La Corte ha censurato l'ordinanza impugnata per valutazioni assertive sulla "fama criminale" e sulla pregressa condanna di Scalzi Tommaso, senza adeguata dimostrazione di legami attuali o capacità intimidatoria nel territorio di Cerva; ha inoltre ritenuto di scarsa pregnanza probatoria le conversazioni citate e di non corretta interpretazione di alcuni passaggi. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen. (previgente)
"chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"
La norma, alla data dei fatti, puniva lo scambio elettorale politico-mafioso; la giurisprudenza richiede prova della qualità del promettente (organico al sodalizio) oppure, se il promettente è estraneo, prova specifica che il reclutamento dei voti sia avvenuto con modalità mafiose.
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso e le modalità tipiche (uso della forza intimidatrice, condizionamento del territorio). Rilevanza: le "modalità di cui al terzo comma" sono richiamate dall'art. 416-ter per qualificare il metodo mafioso nel procacciamento dei voti.
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare i ruoli degli imputati rispetto alla fattispecie di scambio elettorale.
artt. 274 e 292 cod. proc. pen.
Regole probatorie e sull'istruttoria/valutazione delle prove ai fini delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dato adeguata risposta ai rilievi difensivi sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla qualità delle prove.
L. 21 maggio 2019 n. 43
Modifica successiva dell'art. 416-ter; la Corte ha precisato che, ratione temporis, per i fatti del 2017 va applicata la disciplina previgente.
L. n. 62/2014
Intervento normativo precedente che già aveva novellato l'art. 416-ter; citata nel contesto dell'evoluzione normativa della fattispecie.
art. 86 d.P.R. 15 maggio 1960 n. 570
Norma sulla corruzione elettorale citata come riferimento per distinguere la fattispecie speciale dello scambio elettorale politico-mafioso e per illustrare differenze probatorie e fattuali.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Previsione procedurale sulla trattazione con contraddittorio cartolare; richiamata per motivi procedurali all'inizio del provvedimento.
Massime di principio
- Per configurare lo scambio elettorale politico-mafioso è necessario o che il procacciatore sia organico a una consorteria mafiosa (in cui il ricorso al metodo mafioso è implicito) oppure, se il procacciatore è estraneo o agisce come singolo, la prova specifica che il reclutamento dei voti avveniva con modalità mafiose.
- Una pregressa condanna o la 'fama criminale' del procacciatore non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attualità di legami mafiosi o la capacità intimidatoria nel territorio: occorre documentare il collegamento attuale e la concreta capacità di condizionamento.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali vanno interpretate con rigore: devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e non possono essere travisate o utilizzate in modo assertivo senza adeguato riscontro.
- Quando la prova del metodo mafioso è incerta o fondata su mere inferenze, il giudice delle misure deve motivare compiutamente e, in difetto, la misura cautelare è suscettibile di annullamento in sede di legittimità con rinvio per nuovo esame.
- Occorre valutare la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione alla luce del tempo trascorso e degli eventi successivi (es. arresti di altri membri del gruppo); il giudice deve rispondere puntualmente alle eccezioni difensive su questo punto.
- In situazioni analoghe, gli inquirenti e l'accusa dovrebbero raccogliere elementi che attestino: legami attuali con il clan, interventi concreti e recenti sul territorio, ruoli e funzioni del procacciatore nel contesto mafioso, e prove dirette o indiziarie fortemente convergenti sull'uso di pratiche intimidatorie per ottenere voti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15404/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15409/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15411/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15413/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →