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Sentenza

Sentenza n. 4722/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. Prot. 0160885 del 08.05.2026 di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202601970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Prefettura di Milano dell’8 maggio 2026, ritenuta dal ricorrente un rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano entrato in Italia il 15 ottobre 2025, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale il 29 gennaio 2026 presso la Questura di Varese e presentato alla Prefettura di Milano, il 24 marzo 2026, istanza per l’attivazione delle misure di accoglienza. Dopo il preavviso del 16 aprile 2026, che richiamava l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 e prospettava l’incompetenza della Prefettura di Milano, il ricorrente aveva presentato memoria. Ha impugnato la comunicazione dell’8 maggio 2026, sostenendo che, non essendo seguito un successivo atto formale, essa dovesse essere qualificata come rigetto dell’istanza. Ha chiesto l’annullamento della nota e la disapplicazione dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 per contrasto con la direttiva 2013/33/UE e con il principio di proporzionalità. L’Amministrazione ha riferito che la comunicazione era interlocutoria: invitava a produrre documenti per una possibile rivalutazione e dichiarava di restare in attesa di eventuali determinazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non era individuabile un atto amministrativo provvedimentale, lesivo e quindi impugnabile. La comunicazione dell’8 maggio 2026 era un mero atto interlocutorio, privo dei minimi caratteri formali del provvedimento, in particolare dell’indicazione del funzionario e di una sottoscrizione; inoltre, non esprimeva la definitiva volontà dell’Amministrazione, che non aveva ancora concluso il procedimento. Di conseguenza, il giudice non ha esaminato nel merito la richiesta di disapplicazione della norma nazionale né le censure relative alla direttiva UE e alla proporzionalità. È stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 130-bis e 136 d.P.R. 115/2002. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Come prospettato dal Collegio, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., nel corso dell’udienza, il ricorso è inammissibile.

    La questione di inammissibilità rilevata dal Collegio è stata prospettata alle parti nel corso dell’udienza.

  • l. 241/1990

    Si tratta di mero atto interlocutorio che – come viene ammesso anche nella relazione depositata in giudizio dall’avvocatura erariale - non può rappresentare la definitiva esternazione della volontà dell’amministrazione interessata che la stessa è tenuta ad adottare in conformità a quanto previsto dalla l. n. 241/1990.

    L’atto impugnabile deve esprimere la definitiva volontà dell’Amministrazione; una comunicazione interlocutoria che non conclude il procedimento non è un provvedimento lesivo impugnabile.

  • artt. 130-bis e 136 d.P.R. 115/2002

    Va conseguentemente revocata l’ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della competente commissione n. 87/2026 (art. 130 bis e 136, d.P.R. n. 115/2002).

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il TAR ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiamando gli artt. 130-bis e 136 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • È inammissibile l’impugnazione quando non è individuabile un atto amministrativo provvedimentale dotato di lesività. Una comunicazione meramente interlocutoria, priva dei minimi caratteri formali indicati dal giudice e non espressiva della definitiva volontà dell’Amministrazione, non costituisce un provvedimento impugnabile.
  • L’invito dell’Amministrazione a produrre documentazione per una possibile rivalutazione dell’istanza, accompagnato dalla dichiarazione di attendere eventuali successive determinazioni, non equivale alla conclusione del procedimento né a un diniego definitivo.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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