Cassazione Penale, Sentenza n. 18788/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato ascritto (ex art. 496 c.p.p.), deducendo un'erronea applicazione dell'art. 99, co. 2, n. 2), c.p.: in particolare sostiene che la corte territoriale avrebbe ritenuto "obbligatorio" l'aumento della metà della pena per recidiva, mentre tale aumento sarebbe facoltativo quando ricorre una sola delle circostanze del comma 2 dell'art. 99 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a giudizio della Corte di cassazione, la censura sollecita una rivalutazione del trattamento sanzionatorio (valutazione di merito) non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la corte d'appello avesse adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva e la scelta di aumentare la pena (evidenziando l'elevata capacità criminale e l'indole refrattaria dell'imputato), trattandosi di valutazioni fattuali e di diritto applicato correttamente, non di errori di diritto rettificabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 496, c.p.p.
Norma indicata quale rubrica del reato ascritto al ricorrente (presupposto del procedimento); non oggetto di specifica interpretazione nella decisione riportata
art. 99, co. 2, n. 2), c.p.
Disciplina la recidiva speciale con la previsione di un aumento fino alla metà della pena base; la Corte segnala che l'aumento alla metà è una facoltà prevista dalla norma quando ricorre una sola delle circostanze, e che la scelta concreta è rimessa alla valutazione del giudice del merito
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per la regolamentazione della celebrazione delle udienze (teatro della trattazione orale); qui citata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. con legge n. 15/2022)
Norma citata per la proroga degli effetti procedurali relativi alla trattazione orale; richiamata per inquadrare la forma di deposito della requisitoria
art. 616, c.p.p.
Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per ragioni non totalmente imprevedibili; applicata per sanzionare il ricorrente
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Giurisprudenza richiamata a conforto dell'ipotesi per cui l'evidente inammissibilità di motivi di impugnazione non esclude la responsabilità (colpa) del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità
Massime di principio
- Le questioni che comportano principalmente una rivalutazione dell'entità della pena o delle conclusioni fattuali del giudice del merito sono in genere inammissibili in Cassazione: la sede di legittimità non è competente per riesaminare apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati.
- L'aumento fino alla metà della pena previsto dall'art. 99, co. 2, n. 2), c.p. è in linea di principio una facoltà (quando ricorre solo una delle circostanze): se il giudice del merito motiva la scelta di applicare l'aumento in base a elementi concreti (capacità criminale, indole, inutilità di precedenti sanzioni), tale decisione difficilmente potrà essere rimossa in sede di cassazione salvo vizio di diritto chiaro e specifico.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione che applica aggravanti o aumenti legati alla recidiva, è necessario dimostrare un errore di diritto (ad es. applicazione di un istituto per contro inerente o interpretazione obbligatoria di una facoltà) e non limitarsi a dissentire dalle valutazioni di gravità e pericolosità operate dal giudice del merito.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o che sollecitano una mera rivalutazione del merito possono comportare condanne alle spese e somme in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione la rilevanza giuridica della censura prima di proporre ricorso.
- Se si vuole censurare l'applicazione della recidiva come automatica, occorre documentare che il giudice ha effettivamente ravvisato un obbligo normativo (errore di diritto) e non soltanto una scelta motivata basata su fatti e personalità dell'imputato.
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