Cassazione Penale, Sentenza n. 2114/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 07/06/2021 che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ritenendo nullo il decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). Il Procuratore contestava che il Tribunale avesse considerato nulla la notifica in quanto effettuata all'avvocato Andrea Occhipinti invece che all'avvocato Sandro Bruni presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio; il Procuratore sosteneva che la dichiarazione di elezione di domicilio richiamata dal Giudice si riferiva a un diverso procedimento e che, nel procedimento per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e art. 110 c.p., l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, non rinvenuta, con conseguente notifica corretta presso il difensore d'ufficio Occhipinti. Ha dedotto violazione dell'art. 550, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e abnormità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse 'abnorme': il giudice del dibattimento può verificare la ritualità delle notifiche e restituire gli atti al P.M.; anche se il giudice ha eventualmente errato nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, tale restituzione non impedisce la prosecuzione del procedimento né produce atti ineseguibili, poiché il P.M. può rinnovare la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini. La Corte ha inoltre ricordato che l'elezione o dichiarazione di domicilio è efficace solo nel procedimento in cui è stata fatta; non si estende ad altri procedimenti anche se geneticamente collegati. Pertanto il ricorso del Procuratore è stato respinto.
Norme richiamate
art. 550 c.p.p., comma 2
Invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla nullità delle notifiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non ha accolto la censura.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma richiamata come competenza della Corte di cassazione in relazione ai motivi di ricorso; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 415-bis c.p.p.
Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il tema centrale del ricorso era la correttezza della relativa notificazione.
art. 73 DPR 309/90 e art. 110 c.p.
Riferimento al capo di imputazione nel procedimento per cui era stata disposta la citazione; usati per distinguere il procedimento oggetto di elezione di domicilio da altro procedimento collegato.
Cass. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni, Rv.243590)
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
La Corte ha richiamato questo principio per affermare che la restituzione degli atti al P.M., anche se motivata da un'affermazione di nullità poi ritenuta errata, non costituisce atto abnorme e non impedisce la prosecuzione del procedimento.
Cass. Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019 (Costanzo, Rv.277041)
In tema di notificazioni all'imputato, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto né nel caso di successiva riapertura delle indagini del procedimento conclusosi con l'archiviazione, la quale dà luogo ad un procedimento formalmente nuovo, né nell'ambito di altri procedimenti pure geneticamente collegati a quello originario archiviato.
La Corte ha confermato che un'elezione di domicilio vale solo per il procedimento in cui è stata dichiarata; dunque il richiamo dal Giudice a un'elezione compiuta in altro procedimento non poteva automaticamente valere per quello in esame.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio ha efficacia solo nel procedimento in cui è stata effettuata; non si estende automaticamente ad altri procedimenti anche se collegati.
- Il giudice del dibattimento è legittimato a verificare la ritualità delle notifiche e, se rileva vizi, può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza che ciò costituisca necessariamente un atto abnorme.
- Anche in caso di errore del giudice nel qualificare la validità di una notificazione e nel dichiarare la nullità di un atto, la restituzione degli atti al P.M. non determina automaticamente la paralisi del procedimento: il P.M. può rinnovare le notifiche e proseguire l'azione penale.
- In presenza di difensori diversi nominati in procedimenti distinti, occorre verificare a quale procedimento si riferisce l'elezione di domicilio prima di considerare invalida una notificazione effettuata ad altro difensore.
- La qualificazione di un provvedimento come 'abnorme' richiede che esso sia estraneo o gravemente incompatibile con le competenze e i poteri dell'autorità che lo ha adottato; un esercizio anche errato di un potere giurisdizionale non è automaticamente abnorme se il provvedimento resta eseguibile e compatibile con il sistema procedurale.
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