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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento recante divieto di accesso agli esercizi pubblici (D.A.C.U.R.) emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 7 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13 ottobre 2025; - di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali, anche se non conosciuti dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202501782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Vibo Valentia recante divieto di accesso agli esercizi pubblici (D.A.C.U.R.), con limitazioni temporali e possibilità di autorizzazione al rientro nel Comune per comprovate esigenze di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.C.U.R. emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, deducendo censure avverso il provvedimento e chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non specifica il contenuto analitico dei motivi di ricorso. In sede cautelare il TAR ha esaminato sommariamente il quadro istruttorio posto a fondamento della misura e il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, allo stato e impregiudicata la valutazione di merito, che il provvedimento fosse fondato su un quadro istruttorio idoneo a resistere alle censure del ricorrente. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché lo svolgimento dell'attività lavorativa non risultava di per sé precluso o impedito: la misura operava soltanto dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nelle giornate festive e prefestive, prevedendo anche la possibilità di autorizzazione al rientro nel Comune per comprovate esigenze lavorative. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere negata quando il quadro istruttorio posto a fondamento dell'atto appare, a un esame sommario, idoneo a resistere alle censure dedotte, ferma restando la valutazione del merito.
  • Il periculum in mora è escluso quando la misura amministrativa non impedisce in concreto lo svolgimento dell'attività lavorativa, perché opera solo in fasce orarie e giorni determinati e consente, inoltre, autorizzazioni al rientro per comprovate esigenze di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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