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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 432/2024 pubblicata il 12.12.2024 dal Tribunale Ordinario di Cremona - Sez. Lav., all'esito del giudizio R.G. n. 508/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202501017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 28 marzo 2025, non era stata appellata entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte, omettendo sia il rilascio della carta sia l'accredito delle somme dovute. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e l'inadempimento non contestato del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della carta del docente e l'accredito delle somme riconosciute. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti e a ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto interno all'Amministrazione debitrice. Il TAR ha altresì applicato una penalità di mora, stabilendo che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, il Ministero dovrà corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, calcolata dal commissario e pagata contestualmente al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere calibrata con funzione sia sanzionatoria sia sollecitatoria; il giudice può assegnare un termine di adempimento e prevedere l'applicazione retroattiva della penalità in caso di superamento del termine.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; la disposizione consente anche il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito delle modifiche della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    La disciplina dell'esecuzione delle sentenze è stata modificata in coordinamento con la soppressione della formula esecutiva prevista dalla riforma Cartabia.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato appello entro il termine previsto determina il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, non più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, l'azione di ottemperanza per un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica la fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e la contestuale nomina di un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo, in caso di suo superamento, una somma commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un soggetto già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale; il commissario può inoltre delegare il concreto esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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