Sentenza del 16/12/2022 n. 37001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di un avviso di accertamento riferito ai redditi/IVA/IRAP della società A.A. Costruzioni Srl già cancellata il 6/6/2012; l'Ufficio aveva notificato l'atto ai soci ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e irrogato sanzioni. I contribuenti hanno impugnato sostenendo che la società estinta non poteva essere raggiunta con l'accertamento e che l'atto non era stato previamente contestato alla società. La CTP confermò l'accertamento, la CTR annullò l'atto ritenendo inapplicabile l'art. 36; l'Agenzia ricorse in Cassazione censurando la CTR per omessa valutazione degli effetti della cancellazione (art. 2495 c.c.), per errori sul presupposto della responsabilità dei soci e perché i giudici di merito si erano pronunciati sull'entità della pretesa oltre i limiti dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia (ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo), ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza della C.T.R. per la Liguria e ha rinviato la causa alla C.T.R. in diversa composizione perché si pronunci anche sulle spese. La Corte ha rilevato che la C.T.R. ha omesso di esaminare la questione decisiva circa la successione dei soci nei debiti sociali dopo la cancellazione (art. 2495 c.c.) e, contemporaneamente, ha oltrepassato i limiti dell'impugnazione pronunciandosi sull'entità del debito fiscale, su cui si era formato giudicato interno. La sentenza di cassazione stabilisce inoltre principi sul riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare la fonte dell'obbligazione tributaria, mentre il socio-successore deve provare di non aver partecipato alla distribuzione dell'attivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Prevede una responsabilità del legale rappresentante, degli organi sociali e, sussidiariamente, dei soci per debiti tributari della società; costituisce una autonoma azione di responsabilità con presupposti e ambito diversi rispetto all'art. 2495 c.c.; può essere invocata anche senza che la società sia stata cancellata, richiedendo un autonomo avviso di accertamento nei confronti dei soggetti chiamati alla responsabilità.
Codice Civile, art. 2495
Regola la successione nei rapporti giuridici dopo la cancellazione della società: i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i crediti nei confronti dei soci fino alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, in caso di colpa del liquidatore, contro quest'ultimo; dopo la riforma tale meccanismo è letto come una successione 'sui generis' che trasferisce ai soci la posizione debitoria della società estinta, con limiti di responsabilità intra vires.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale sull'onere della prova: incombe sul socio-successore l'onere di provare fatti che escludono o limitano la responsabilità (ad es. la mancata partecipazione alla distribuzione dell'attivo).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme processuali tributarie), artt. 24, 32, 56, 57
Regolano i limiti dell'impugnazione nel processo tributario, il contenuto della memoria e le materie devolute al giudice d'appello; la Corte ha richiamato tali disposizioni per affermare che l'appello vincola l'oggetto del giudizio e non consente in appello nuovi motivi non compresi nel ricorso introduttivo.
Codice di Procedura Civile, art. 360
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Cassazione ha valutato i vizi denunciati ai sensi di tale articolo (ad es. violazione di norme sostanziali e processuali).
Codice Civile, art. 2909
Richiamato in relazione al giudicato interno e alla impedizione di riesaminare questioni già rimaste incontestate in grado d'appello; la Corte ha censurato la pronuncia della CTR per essersi pronunciata sull'entità del debito non contestata in appello.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese i debiti non soddisfatti possono trasferirsi sui soci in base all'art. 2495 c.c.: i soci diventano successori 'sui generis' e sono legittimati passivamente anche se non hanno percepito riparti, pur rimanendo operativi i limiti di responsabilità intra vires.
- L'azione ex art. 36 DPR 602/1973 e l'azione di successione ex art. 2495 c.c. sono autonome e non necessariamente alternative: possono coesistere perché hanno presupposti e finalità diverse (azione tributaria sussidiaria vs responsabilità civile derivante dalla cancellazione).
- Riparto degli oneri probatori: il Fisco deve dimostrare la fonte dell'obbligazione tributaria; una volta provata la pretesa, grava sul socio-successore l'onere di dimostrare di non aver partecipato alla distribuzione dell'attivo (fatto impeditivo o estintivo della pretesa).
- In sede di appello tributario l'oggetto del contendere è delimitato dai motivi di impugnazione introduttivi: non è ammesso introdurre nuovi motivi che modificano l'oggetto del giudizio; il giudice d'appello non può decidere su questioni non dedotte in appello salvo che siano necessarie e connesse alle ragioni dedotte.
- Il giudice di merito deve valutare espressamente l'applicabilità della disciplina della successione nei debiti (art. 2495) quando la cancellazione della società sia fattore rilevante; l'omessa valutazione di questa questione può determinare cassazione e rinvio.
- Quando la sentenza di merito si pronuncia sull'entità del credito senza che tale questione sia stata impugnata in appello si determina un travalicamento dei limiti dell'impugnazione e la pronuncia può essere censurata per violazione del principio del giudicato interno.
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