Sentenza n. 3547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione V stralcio, 2 dicembre 2024, n. 21543, resa inter partes, concernente un provvedimento di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) standardizzata per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kw.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto integrale di una richiesta di verifica e certificazione standardizzata relativa a impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al GSE una RVC relativa a un progetto standardizzato comprendente più impianti fotovoltaici. A seguito della richiesta di integrazioni, aveva dichiarato di rinunciare all'impianto interessato da una criticità relativa alla documentazione catastale e alla verifica dell'esclusione dall'obbligo di accatastamento, chiedendo implicitamente di procedere alla valutazione degli altri impianti e alla rideterminazione dei certificati spettanti. Il GSE aveva invece rigettato integralmente la RVC, ritenendo non cumulabile l'incentivo fruito per un impianto con i certificati bianchi. In primo grado la società aveva dedotto: 1) travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché il GSE non aveva spiegato perché non fosse possibile stralciare il solo intervento critico; 2) violazione dei decreti ministeriali applicabili, sostenendo che la domanda cumulativa fosse suscettibile di valutazione frazionata e che il GSE avrebbe dovuto escludere il solo impianto non ammissibile, sottrarne i relativi TEP e rideterminare i TEE. In appello la società ha contestato la sentenza del TAR per error in procedendo e in iudicando, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e delle norme sull'onere e sulla valutazione della prova, insistendo sulla separabilità dell'intervento critico e sulla necessità di una valutazione proporzionata della domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che l'irregolarità parziale non comporti necessariamente il rigetto dell'intero documento o dell'intera domanda quando la parte irregolare sia separabile, dovendosi verificare concretamente la divisibilità del progetto. Nel caso esaminato non risultava dimostrato che la RVC non potesse essere frazionata; la società aveva inoltre manifestato tempestivamente la volontà di rinunciare all'impianto problematico, prima della conclusione del procedimento. Il GSE non aveva fornito alcuna risposta a tale richiesta né aveva spiegato perché la criticità relativa a un solo impianto impedisse la valutazione degli altri interventi, eventualmente mediante stralcio dei TEP e rideterminazione dei TEE. Il provvedimento di rigetto era quindi affetto da difetto di motivazione e da una valutazione formalistica e sproporzionata, poiché aveva esteso l'effetto negativo a impianti non interessati dalla contestazione. Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il GSE è stato condannato al rimborso delle spese del doppio grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La società aveva richiamato il preavviso di rigetto nel procedimento; la sentenza lo considera nel contesto della contestata insufficienza motivazionale, senza enunciare una specifica regola autonoma sul suo contenuto.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve rendere adeguatamente ostensibili le ragioni poste a fondamento del rigetto, comprese quelle relative alla mancata considerazione della richiesta di stralcio di un singolo intervento.
D.M. 28 dicembre 2012
Il GSE aveva richiamato la non cumulabilità dell'incentivo fruito per uno degli impianti con i certificati bianchi; tale disciplina non è stata ritenuta idonea, senza ulteriore motivazione, a giustificare il rigetto integrale della domanda cumulativa.
D.M. 11 gennaio 2017
È richiamato dalla società tra le norme disciplinanti i certificati bianchi e la valutazione della richiesta, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
artt. 63 e 64 c.p.a.
Richiamati nei motivi d'appello in relazione all'attività istruttoria e alla valutazione degli elementi di prova; la decisione non enuncia una disciplina autonoma su tali disposizioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi d'appello in tema di onere della prova; la decisione fonda l'accoglimento principalmente sul difetto di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi d'appello in tema di presunzioni; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In presenza di una domanda cumulativa relativa a più impianti o interventi, l'amministrazione non può ritenere automaticamente che l'irregolarità di uno solo determini il rigetto dell'intera domanda: deve verificare concretamente se la parte irregolare sia separabile e se gli interventi residui possano essere autonomamente valutati.
- La richiesta tempestiva del proponente di rinunciare a un singolo intervento problematico, formulata prima della conclusione del procedimento, deve essere esaminata dall'amministrazione; il suo mancato esame incide sulla motivazione del provvedimento finale.
- Il rigetto integrale di una domanda cumulativa è illegittimo quando l'amministrazione non espone le ragioni per cui l'errore riguardante un solo intervento impedirebbe il riconoscimento del beneficio per gli interventi privi di criticità.
- Il principio di proporzionalità impedisce che una criticità riferibile a un singolo intervento produca automaticamente effetti preclusivi nei confronti di interventi distinti e conformi alla disciplina applicabile, quando sia possibile procedere allo stralcio della parte irregolare e alla rideterminazione del beneficio.
- L'assenza di una specifica norma che disciplini espressamente lo stralcio non esclude, di per sé, la possibilità di ridefinire i presupposti del beneficio sulla base di una richiesta del proponente, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e sia adeguatamente motivata la decisione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →