Sentenza n. 1929/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza - sezione lavoro n. 338/2025, depositata il 13/03/2025 nel giudizio n.r.g. 530/2024, non impugnata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza n. 338/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025 quale titolo esecutivo. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre agli interessi dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato, in particolare l'omesso accredito delle somme sulla carta del docente. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e ha depositato un estratto di ordini di pagamento per 1.233,88 euro in favore della difensora della ricorrente nel giudizio civile, senza dimostrare l'esecuzione della specifica obbligazione di accredito sulla carta del docente. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorra dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita dell'attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva. Il giudice ha precisato che il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., mentre la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. è distinta e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato relativamente all'accredito sulla carta del docente e agli interessi, ritenendo irrilevante a tal fine il pagamento effettuato in favore della difensora nel giudizio civile. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, inclusa la fissazione di un termine per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
diritto certo, liquido ed esigibile
Individua il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
spedizione in forma esecutiva
La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non costituisce più requisito necessario per l'esecuzione; il termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c.
- La mancata esecuzione anche di una sola specifica statuizione contenuta nel giudicato, quale l'accredito di una somma su uno strumento individuato dalla sentenza e il pagamento dei relativi interessi, integra inottemperanza, anche quando l'amministrazione dimostri l'esecuzione di obbligazioni diverse o il pagamento di somme a soggetti collegati al giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Non è dovuto alcun compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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