Sentenza del 14/12/2022 n. 36697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'accoglimento in autotutela e poi giudiziale del diritto al rimborso di ritenute e al conguaglio d'imposta per somme percepite per attività ispettiva, deducendo altresì l'applicabilità di un "giudicato esterno" formatosi con precedente sentenza (CTP Roma n.512/20/02) che avrebbe qualificato come non imponibili tali emolumenti. Dopo il rigetto in sede tributaria e il respingimento in Cassazione (con condanna alle spese), i ricorrenti hanno chiesto la revocazione della decisione di Cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., denunciando: (1) omissione dell'esame della memoria ex art. 380-bis c.p.c. (con fatti decisivi che avrebbero comprovato il giudicato esterno e diversa qualificazione delle somme); (2) errore di fatto nella parte che aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata e non si era costituita né aveva svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione (omesso esame della memoria/questione del giudicato esterno) perché non provato come decisivo e, in ogni caso, la presunta esistenza del giudicato attiene a questione che ha natura giuridica. Il secondo motivo è stato invece ritenuto ammissibile e fondato: dalla consultazione degli atti risultava che l'Agenzia era rimasta intimata e non aveva svolto attività difensiva, per cui la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia costituiva errore di fatto. Conseguentemente la Corte ha revocato l'ordinanza impugnata nella parte che aveva condannato A.A. e B.B. al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 15% e IVA/CPA se dovute.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto; la revocazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti (collegamento con art. 395 c.p.c., n. 4) e richiede prova di un errore di fatto incontrovertibile.
art. 395 c.p.c., n. 4
Prevede l'errore di fatto come causa di revocazione quando la decisione si fonda su supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o su supposta inesistenza di un fatto invece accertato; richiede che l'errore sia decisivo, evidente e oggettivo.
art. 380-bis c.p.c.
Prevede la possibile presentazione di memoria in Cassazione; la mancata considerazione di tale memoria può costituire motivo di revocazione solo se la parte dimostra che la memoria sarebbe stata decisiva per una decisione diversa.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alle forme con cui si è svolta l'udienza pubblica (modalità straordinarie durante periodo emergenziale); non incide sul merito.
L. n. 127, art. 15 (richiamata nella sentenza)
La questione normativa sottesa riguardava la qualificazione degli emolumenti percepiti per attività ispettiva (se indennità di trasferta soggetta a ritenuta o rimborsi non tassabili). La Corte di merito ha ritenuto che il giudicato invocato non fosse applicabile perché difettavano identità di parti, oggetto e anni d'imposta.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è rimedio eccezionale e limitato: l'errore dedotto deve essere un errore di fatto incontrovertibile e decisivo per la decisione impugnata.
- La mera lamentela di omesso esame di una memoria di Cassazione non basta: occorre dimostrare che la memoria fosse effettivamente decisiva e che la decisione contenga un'incongruenza insanabile rispetto a quanto ivi dedotto.
- L'applicabilità del "giudicato esterno" richiede identità delle parti, identità della materia del contendere e coincidenza degli anni d'imposta; l'accertamento di queste condizioni ha natura interpretativa/giuridica e non rientra facilmente nell'errore di fatto revocatorio.
- La condanna alle spese in favore di una parte pubblica è illegittima se dagli atti risulta che la parte pubblica è rimasta intimata e non ha svolto difesa: la mancata attività difensiva può costituire errore di fatto idoneo ad ottenere la revoca limitatamente alla statuizione sulle spese.
- In procedure tributarie e di cassazione, per ottenere una revoca efficace è fondamentale produrre documentazione che provi in modo incontrovertibile l'errore materiale nei fatti esaminabili dalla Corte di legittimità (p.es. atti che dimostrino l'assenza di costituzione della controparte).
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