Sentenza n. 10045/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento dalla Prefettura di Roma in data 20/11/2025, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza, fondato sulla situazione emergenziale, sulla limitata disponibilità di posti e sull'assenza di condizioni di vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva comunicato l'impossibilità di inserirlo in una struttura di accoglienza, pur inserendolo nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza. Il primo e assorbente motivo dedotto concerne la violazione della disciplina in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, è stata contestata la legittimità del diniego sostanziale derivante dalla carenza di posti, dalla situazione emergenziale e dall'applicazione di criteri di priorità. Nel corso del giudizio l'Amministrazione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ha disposto l'inserimento del ricorrente presso un CAS.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'accoglienza sopravvenuta era stata disposta in esecuzione dell'ordinanza cautelare e aveva natura interinale e provvisoria, destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione. Nel merito, ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato. L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per mere ragioni organizzative o per la temporanea indisponibilità di posti. L'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non soddisfa l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. Il provvedimento è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate, anche perché l'Amministrazione aveva assicurato l'accoglienza già in fase cautelare. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso difensivo demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
direttiva 2013/33/UE
L'obbligo di assicurare le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere negato per carenze organizzative o indisponibilità di posti.
d.lgs. n. 142/2015
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli articoli 9 e 11; la carenza di posti non giustifica il diniego.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015
Le strutture previste dalla disciplina dell'accoglienza costituiscono il sistema nel quale l'Amministrazione deve assicurare l'inserimento del richiedente avente diritto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha carattere immediato e non può essere negato o differito sine die per ragioni meramente organizzative, per situazioni emergenziali o per la temporanea indisponibilità di posti.
- L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa costituisce un atto meramente interlocutorio e non equivale all'adempimento dell'obbligo di assicurare l'accoglienza.
- Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità e sulla struttura presso cui l'accoglienza viene prestata, ma non possono giustificarne la mancata attivazione quando siano presenti i requisiti di legge.
- L'accoglienza disposta in esecuzione di un'ordinanza cautelare non determina, da sola, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito, quando abbia natura interinale e provvisoria e sia destinata a venir meno in caso di esito favorevole all'Amministrazione.
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