Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 3718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contenzioso tributario - Comunicazione iscrizione ipotecaria - Atto impugnabile autonomamente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato rigettato. Pur condividendo il principio secondo cui la comunicazione preventiva è autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione non preclude il ricorso contro la successiva iscrizione ipotecaria, il collegio ha comunque confermato l’esito sfavorevole dell’appello per le ragioni applicate nel caso concreto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la natura della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e gli effetti della sua mancata impugnazione. Il collegio ha riconosciuto, conformemente all’indirizzo della Cassazione, che tale comunicazione costituisce un atto autonomamente impugnabile. Tuttavia, la mancata impugnazione della comunicazione preventiva non impedisce al contribuente di impugnare successivamente il provvedimento di iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    La norma individua gli atti impugnabili autonomamente nel processo tributario. In base all’interpretazione richiamata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può essere contestata autonomamente, ma la sua mancata impugnazione non comporta la decadenza dal diritto di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione, sentenza n. 26129/2017

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, senza che la mancata impugnazione della stessa precluda l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria successiva.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può essere impugnata autonomamente dal contribuente.
  • Se il contribuente non impugna la comunicazione preventiva, non perde per ciò solo la possibilità di contestare la successiva iscrizione ipotecaria.
  • Gli atti della riscossione devono essere valutati separatamente: l’autonoma impugnabilità di un atto non implica necessariamente l’obbligo di impugnarlo per poter contestare gli atti successivi.
  • Il riconoscimento di un principio giuridico favorevole al contribuente non garantisce automaticamente l’accoglimento del ricorso: l’esito dipende anche dagli altri motivi e dalle circostanze specifiche del caso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.