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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-90/23

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023. — Aldo D’Agostino contro Banca centrale europea. — Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-90/23

Giurisprudenza europea62023TO0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso risarcitorio proposto contro la BCE per una dichiarazione della presidente nel contesto della crisi COVID-19. Le disposizioni invocate dal ricorrente sono qualificate come norme di natura istituzionale, non destinate a conferire diritti ai singoli. Inoltre, non è provato il nesso causale tra la dichiarazione e il crollo di valore dei titoli a effetto leva acquistati dal ricorrente.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione pubblica della presidente: esclusa la violazione di norme che conferiscono diritti ai singoli e il nesso causale con le perdite lamentate.

La questione giuridica

Se la BCE possa essere condannata a risarcire i danni asseritamente derivati da una dichiarazione della presidente nel corso di una conferenza stampa, e in particolare se tale dichiarazione integri una violazione sufficientemente qualificata di norme UE idonee a conferire diritti ai singoli e se sussista un nesso causale diretto tra la dichiarazione e le perdite patrimoniali e morali dedotte.

Principio di diritto

La responsabilità extracontrattuale della BCE non può essere affermata quando il ricorrente non indica alcuna norma UE che conferisca diritti ai singoli e si limita a richiamare disposizioni di natura istituzionale sulla ripartizione delle competenze e sul funzionamento interno della BCE; inoltre, il ricorrente deve provare un nesso causale sufficientemente diretto tra il comportamento contestato e il danno, nesso che non può essere fondato su elementi probatori di valore limitato e su un mercato finanziario intrinsecamente rischioso. In tali condizioni, il ricorso è respinto come manifestamente infondato in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 127 TFUE
  • Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38
  • Decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, articoli 17.2 e 17.3
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione pubblica della presidente

L’ordinanza del Tribunale, resa nella causa T-90/23, riguarda un ricorso diretto per risarcimento danni proposto contro la BCE ai sensi degli articoli 268 e 340, terzo comma, TFUE. Il ricorrente lamentava di aver subito perdite patrimoniali e morali a seguito di una dichiarazione della presidente della BCE resa il 12 marzo 2020 durante una conferenza stampa sulle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19.

Fatti e pretese del ricorrente

Il ricorrente, imprenditore italiano, aveva acquistato il 5 e 6 marzo 2020 titoli finanziari a effetto leva denominati "SI FTSE.COPERP" per complessivi EUR 846 285,15. Dopo la dichiarazione della presidente BCE, egli sosteneva che il valore di tali titoli fosse crollato in modo drastico e che la BCE dovesse risarcirlo per:

  • danno patrimoniale quantificato in EUR 1 840 493,24;
  • danno morale quantificato in EUR 1 milione;
  • danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa;
  • interessi di mora dal 12 marzo 2020. La BCE chiedeva il rigetto del ricorso come manifestamente irricevibile o comunque manifestamente infondato.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama innanzitutto il regime della responsabilità extracontrattuale della BCE di cui all’articolo 340, terzo comma, TFUE, applicabile secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. Richiama inoltre l’articolo 127 TFUE, che definisce obiettivi, compiti e talune competenze del SEBC e della BCE, nonché varie disposizioni dello statuto del SEBC e della BCE (protocollo n. 4), in particolare gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38. Sono inoltre menzionati gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE della BCE, relativa al regolamento interno dell’istituzione.

Condizioni della responsabilità extracontrattuale

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone cumulativamente:

  • un comportamento illegittimo dell’istituzione;
  • l’esistenza effettiva di un danno;
  • un nesso causale tra il comportamento e il danno. Se anche una sola condizione manca, il ricorso va respinto nel suo complesso.

Assenza di una norma che conferisca diritti ai singoli

Sul primo requisito, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha indicato alcuna norma che gli conferisse diritti soggettivi; egli si è limitato a sostenere che la presidente BCE avrebbe ecceduto le proprie competenze e modificato unilateralmente l’orientamento della politica monetaria, ambito che egli riteneva riservato al consiglio direttivo. Il Tribunale qualifica però come disposizioni di natura istituzionale, e quindi non idonee a fondare una responsabilità risarcitoria verso i singoli:

  • l’articolo 127 TFUE, che stabilisce obiettivi e compiti del SEBC e della BCE;
  • l’articolo 3 dello statuto del SEBC e della BCE, che rinvia ai compiti del SEBC;
  • gli articoli 10 e 11 dello statuto, relativi alla composizione degli organi decisionali;
  • l’articolo 12 dello statuto, che disciplina la ripartizione delle competenze tra consiglio direttivo e comitato esecutivo;
  • l’articolo 13 dello statuto, relativo alle attribuzioni del presidente;
  • l’articolo 38 dello statuto, sui poteri di firma;
  • gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257, sulla motivazione/pubblicazione degli indirizzi e sulla delega di poteri normativi. Queste norme sono dirette a organizzare il funzionamento della BCE e a garantire l’equilibrio istituzionale, non a tutelare interessi individuali o a conferire diritti azionabili dai singoli.

Mancanza di nesso causale diretto

Quanto al nesso causale, il Tribunale sottolinea che spetta al ricorrente provare un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra la dichiarazione contestata e il danno lamentato. Nel caso concreto, tale prova non è stata fornita. La relazione tecnica prodotta dal ricorrente, redatta su incarico del suo consulente finanziario di fiducia per le esigenze del giudizio, è considerata di valore probatorio fortemente limitato. Inoltre, dagli elementi prodotti emerge che il valore dei titoli aveva iniziato a diminuire già dal febbraio 2020, prima della dichiarazione del 12 marzo 2020. Il Tribunale rileva anche che l’investimento in titoli finanziari comporta fisiologicamente un rischio di mercato, tanto più nel caso di strumenti altamente speculativi a effetto leva, con coefficiente di rischio pari a 7 su una scala da 1 a 7. Di conseguenza, il ricorrente non ha dimostrato che la dichiarazione della presidente BCE sia stata la causa diretta della perdita di valore, né delle pretese di lucro cessante, perdita di chance e danno morale.

Decisione e spese

Poiché mancano sia la violazione di una norma idonea a conferire diritti ai singoli sia il nesso causale, il Tribunale respinge il ricorso come manifestamente infondato in diritto, senza esaminare ulteriormente la sussistenza del danno reale e certo né le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE. Il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio ricavabile

Una dichiarazione della presidente della BCE non può fondare la responsabilità extracontrattuale dell’istituzione se il ricorrente invoca soltanto norme di natura istituzionale sulla ripartizione delle competenze e sul funzionamento interno della BCE, senza dimostrare la violazione di una norma che conferisca diritti ai singoli; inoltre, il nesso causale con perdite finanziarie su strumenti ad alto rischio non può essere desunto in modo presuntivo, ma va provato in modo diretto e rigoroso.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionebanca centrale europeapolitica monetariadanni patrimoniali e moraliripartizione delle competenze istituzionali

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