Corte di giustizia, Sentenza C-107/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 luglio 2023. — Procedimento penale a carico di C.I. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per gli organi giurisdizionali di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione. — Causa C-107/23 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione ha affrontato il caso rumeno della prescrizione penale in procedimenti per frode fiscale grave, con effetti potenzialmente ampi su numerose condanne e su indagini ancora in corso. Ha distinto tra la tutela della legalità penale e il principio lex mitior: il primo può giustificare la posizione della Corte costituzionale rumena, il secondo non può essere invocato per neutralizzare retroattivamente gli atti interruttivi prima della dichiarazione di incostituzionalità quando ciò comprometta la repressione delle frodi IVA. La Corte ha inoltre ribadito che i giudici ordinari devono poter disapplicare le decisioni interne incompatibili con il diritto UE, senza rischiare sanzioni disciplinari.
Rinvio pregiudiziale su prescrizione penale in Romania: limiti del principio di legalità/lex mitior rispetto agli obblighi UE di repressione delle frodi IVA e al primato del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ostino, da un lato, a che la Corte costituzionale rumena abbia invalidato la disciplina nazionale sull’interruzione della prescrizione penale per carenza di prevedibilità e determinatezza e, dall’altro, a che la giurisprudenza nazionale applichi retroattivamente, quale lex mitior, l’assenza di cause interruttive della prescrizione anche per mettere in discussione condanne definitive; nonché se il primato del diritto UE osti a norme/prassi che vincolano i giudici ordinari alle decisioni della Corte costituzionale e della Corte suprema, sotto minaccia disciplinare, impedendo la disapplicazione della giurisprudenza contrastante con il diritto UE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, in presenza di un rischio sistemico di impunità per frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, i giudici nazionali devono disapplicare una giurisprudenza interna che estende retroattivamente, quale lex mitior, l’effetto dell’assenza di cause interruttive della prescrizione a fatti anteriori alla declaratoria di incostituzionalità; invece non sono tenuti a disapplicare le decisioni della Corte costituzionale che hanno invalidato la norma interna per difetto di prevedibilità e determinatezza, perché ciò attiene alla tutela nazionale della legalità penale compatibile con l’articolo 49 della Carta. Inoltre, il primato del diritto dell’Unione osta a norme o prassi che vincolano i giudici ordinari alle decisioni della Corte costituzionale e della Corte suprema, sotto minaccia disciplinare, impedendo loro di disapplicare d’ufficio la giurisprudenza incompatibile con disposizioni UE dotate di effetto diretto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 2, paragrafo 1, Convenzione TIF
- Articolo 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva (UE) 2017/1371
- Decisione 2006/928/CE
- Articoli 2, 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Prescrizione penale, frodi IVA e primato del diritto dell’Unione
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Brașov in un procedimento penale per evasione fiscale grave e associazione per delinquere. La Corte è stata chiamata a valutare l’impatto di due decisioni della Corte costituzionale rumena sulla disciplina della prescrizione penale e, più in generale, il rapporto tra tutela degli interessi finanziari dell’Unione e principi costituzionali nazionali in materia penale.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale erano stati condannati per non avere indicato in contabilità operazioni e redditi relativi alla vendita di gasolio, con pregiudizio per il bilancio dello Stato e per l’IVA. La condanna definitiva era stata seguita da ricorsi straordinari di annullamento fondati sulla prescrizione della responsabilità penale, dedotta in base agli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională e alla successiva sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție.
Quadro normativo nazionale richiamato
La Corte ricostruisce la disciplina rumena della prescrizione e della sua interruzione:
- la versione originaria dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale prevedeva l’interruzione del termine con qualsiasi atto processuale;
- la sentenza n. 297/2018 ha dichiarato incostituzionale tale formulazione per difetto di prevedibilità;
- la sentenza n. 358/2022 ha chiarito che, nel periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, il diritto positivo rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione;
- il decreto-legge n. 71/2022 ha poi reintrodotto una formulazione conforme, richiedendo la notificazione dell’atto al sospettato o imputato.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diritto UE imponga di disapplicare le decisioni della Corte costituzionale e della Corte suprema rumene quando esse conducono alla prescrizione di numerosi reati di frode IVA grave;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole della prescrizione, anche per contestare condanne definitive;
- se il primato del diritto UE impedisca una normativa o prassi che assoggetta i giudici ordinari a responsabilità disciplinare se non si conformano alle decisioni delle corti supreme nazionali.
Ammissibilità e delimitazione del perimetro della risposta
La Corte dichiara irricevibili alcune parti del rinvio: la direttiva (UE) 2017/1371 non si applica ai fatti del 2010, la decisione 2006/928 non è pertinente perché la fattispecie non riguarda corruzione, e la domanda sul termine per un ipotetico ricorso per cassazione è irrilevante perché il giudice del rinvio è investito di ricorsi straordinari di annullamento, non di cassazione.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione: articolo 325 TFUE e Convenzione TIF
La Corte ricorda che gli Stati membri devono reprimere le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive. In mancanza di armonizzazione completa del regime della prescrizione per i fatti di specie, la disciplina nazionale resta di competenza degli Stati membri, ma deve rispettare l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
Il rischio sistemico di impunità
Secondo la Corte, la combinazione tra:
- la dichiarazione di incostituzionalità della norma sull’interruzione della prescrizione;
- il lungo ritardo del legislatore nel sostituirla;
- e l’interpretazione della Corte suprema che consente di applicare retroattivamente quella situazione come lex mitior, può creare un rischio sistemico di impunità per reati di frode grave, soprattutto nei procedimenti complessi e di lunga durata. Tale rischio è incompatibile con gli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
Distinzione tra legalità penale e lex mitior
La Corte opera una distinzione decisiva:
- le sentenze della Corte costituzionale rumena, fondate sulla prevedibilità e determinatezza della legge penale, non devono essere disapplicate, perché si collocano nell’alveo della legalità penale e della certezza del diritto;
- invece, lo standard nazionale relativo alla lex mitior, nella parte in cui permette di far retroagire l’assenza di cause interruttive della prescrizione anche ai periodi anteriori al 25 giugno 2018 e persino contro condanne definitive, deve essere disapplicato quando compromette l’effettività della repressione delle frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Carta dei diritti fondamentali e limiti all’uso della lex mitior
La Corte precisa che l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta tutela la legalità penale e la retroattività della legge più favorevole, ma le norme sulla prescrizione non rientrano, in quanto tali, nel suo ambito di applicazione in senso da imporre la soluzione prospettata dai ricorrenti. Ne consegue che la disapplicazione della giurisprudenza nazionale incompatibile con l’articolo 325 TFUE e con la Convenzione TIF non viola i principi di prevedibilità, determinatezza e irretroattività, né la lex mitior, come tutelati dalla Carta.
Primato del diritto dell’Unione e responsabilità disciplinare dei giudici
La Corte ribadisce che il giudice nazionale, quando non può interpretare il diritto interno in modo conforme, deve garantire la piena efficacia del diritto UE disapplicando d’ufficio la norma o la prassi nazionale incompatibile con disposizioni UE dotate di effetto diretto. Una disciplina che vincola i giudici ordinari alle decisioni della Corte costituzionale e della Corte suprema, esponendoli a responsabilità disciplinare se se ne discostano, è contraria al primato del diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- i giudici nazionali rumeni non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale che hanno invalidato la disciplina dell’interruzione della prescrizione per difetto di prevedibilità e determinatezza, anche se ciò conduce alla prescrizione di numerosi procedimenti per frode grave IVA;
- sono invece tenuti a disapplicare lo standard nazionale di tutela fondato sulla lex mitior, nella parte in cui consente di contestare l’interruzione della prescrizione mediante atti processuali anteriori alla declaratoria di incostituzionalità;
- il primato del diritto dell’Unione osta a norme o prassi che impediscono ai giudici ordinari di disapplicare d’ufficio la giurisprudenza interna incompatibile con il diritto UE, specie se ciò comporta rischio di sanzioni disciplinari.
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