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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-131/23

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023. — Anna Nardi contro Banca centrale europea. — Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-131/23

Giurisprudenza europea62023TO0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Anna Nardi contro la BCE per il preteso danno derivante da una dichiarazione della presidente della BCE del 12 marzo 2020. Ha ritenuto che le norme invocate dalla ricorrente avessero natura istituzionale e non fossero idonee a conferire diritti ai singoli. Ha inoltre escluso il nesso causale diretto tra la dichiarazione e le perdite sui titoli a effetto leva acquistati dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato manifestamente infondato in diritto, con condanna alle spese.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente: mancanza di violazione di una norma che conferisca diritti ai singoli e assenza di nesso causale

La questione giuridica

Se una dichiarazione della presidente della BCE, resa in conferenza stampa, possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, in particolare: (i) se la dichiarazione abbia violato norme del TFUE, dello statuto del SEBC e della BCE e della decisione 2004/257/CE che conferiscano diritti ai singoli; (ii) se sussista un nesso causale diretto tra tale dichiarazione e le perdite subite dalla ricorrente sui titoli a effetto leva acquistati.

Principio di diritto

La responsabilità extracontrattuale della BCE non sorge quando il ricorrente non dimostra la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli e, inoltre, non prova un nesso causale diretto tra la dichiarazione contestata e il danno lamentato. Le disposizioni invocate dalla ricorrente, aventi natura essenzialmente istituzionale e relative alla ripartizione delle competenze e al funzionamento degli organi della BCE, non conferiscono diritti ai singoli; in più, la perdita di valore dei titoli a effetto leva non è stata dimostrata come conseguenza diretta e determinante della dichiarazione della presidente della BCE.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 127 TFUE
  • Articolo 3 TUE
  • Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
  • Articoli 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE
  • Decisione 2004/257/CE della BCE del 19 febbraio 2004, articoli 17.2 e 17.3
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 268 TFUE con cui una investitrice italiana chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente causati da una dichiarazione della presidente della BCE resa nel corso di una conferenza stampa del 12 marzo 2020, in piena emergenza COVID-19.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente aveva acquistato, tra il 5 e il 12 marzo 2020, titoli finanziari a effetto leva denominati "SI FTSE.COPERP" per complessivi EUR 770 856,16. Secondo la tesi della ricorrente, la dichiarazione della presidente BCE secondo cui la BCE non era "lì per ridurre gli spread" e che ciò non era né la sua funzione né il suo compito avrebbe provocato un crollo dei mercati, con conseguente drastica riduzione del valore dei titoli acquistati.

Con lettera del 26 maggio 2021 la ricorrente aveva chiesto alla BCE il risarcimento del danno; la BCE aveva respinto la domanda il 13 ottobre 2021. Dinanzi al Tribunale la ricorrente domandava il risarcimento di un danno patrimoniale, di un danno morale e, in subordine, di un danno da perdita di chance.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 340, terzo comma, TFUE, che disciplina la responsabilità extracontrattuale della BCE;
  • l’articolo 127 TFUE, relativo agli obiettivi e ai compiti del SEBC in materia di politica monetaria;
  • gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE, contenuto nel protocollo n. 4;
  • gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE della BCE, sul regolamento interno della BCE;
  • gli articoli 126 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Regime della responsabilità extracontrattuale

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone cumulativamente:

  • l’illegittimità del comportamento imputato;
  • l’esistenza effettiva di un danno;
  • un nesso di causalità tra comportamento e danno.

Sotto il profilo dell’illegittimità, è necessario che sia accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Il Tribunale ribadisce che le disposizioni aventi natura istituzionale, volte a disciplinare gli obiettivi della BCE, la ripartizione delle competenze tra i suoi organi o le modalità di funzionamento interno, non sono normalmente preordinate a tutelare diritti soggettivi individuali.

Esame delle norme invocate dalla ricorrente

La ricorrente aveva dedotto la violazione dell’articolo 127 TFUE, degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE, nonché degli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE, sostenendo che la presidente BCE avesse abusato dei propri poteri interferendo con competenze riservate al consiglio direttivo.

Il Tribunale esclude che tali disposizioni conferiscano diritti ai singoli:

  • l’articolo 127 TFUE ha natura istituzionale, poiché definisce obiettivi e compiti della politica monetaria dell’Unione e del SEBC;
  • gli articoli 10 e 11 dello statuto disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi decisionali della BCE;
  • l’articolo 12 ripartisce le competenze tra consiglio direttivo e comitato esecutivo;
  • l’articolo 13 disciplina le funzioni del presidente della BCE, inclusa la rappresentanza esterna;
  • l’articolo 38 regola i poteri di firma e le condizioni di vincolo della BCE verso i terzi;
  • gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE attengono alla motivazione, notificazione, pubblicazione e delega degli indirizzi del consiglio direttivo.

Di conseguenza, la doglianza relativa all’"abuso di potere" non poteva autonomamente fondare la responsabilità, essendo meramente derivata dalla presunta violazione di norme che non attribuiscono diritti ai singoli.

Nesso causale e valutazione del danno lamentato

Il Tribunale esamina poi il nesso causale. La ricorrente sosteneva che la dichiarazione aveva causato un calo dell’81,54% del valore dei titoli a effetto leva, con danno patrimoniale, lucro cessante, perdita di chance e danno morale.

Il Tribunale ritiene che la prova del nesso non sia stata fornita:

  • la relazione di un esperto prodotta dalla ricorrente aveva valore probatorio limitato, poiché redatta su incarico del suo consulente finanziario di fiducia per il giudizio;
  • dagli elementi di causa emergeva che il valore dei titoli era già in forte calo dal febbraio 2020, dunque prima della dichiarazione del 12 marzo 2020;
  • i titoli acquistati erano, per loro natura, strumenti ad alto rischio, ulteriormente accentuato dall’effetto leva pari a sette e da un coefficiente di rischio massimo indicato dall’emittente.

Non essendo stata dimostrata la diretta imputabilità della perdita alla dichiarazione, il Tribunale esclude anche il nesso rispetto al lucro cessante, alla perdita di chance e al danno morale, che la ricorrente faceva derivare dalla diminuzione patrimoniale subita.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che sono manifestamente insoddisfatte sia la condizione relativa alla violazione di una norma attributiva di diritti ai singoli, sia quella relativa al nesso causale. Per questo motivo respinge il ricorso come manifestamente infondato in diritto, senza esaminare ulteriormente la questione dell’esistenza di un danno reale e certo e senza pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE.

La ricorrente è inoltre condannata alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeapolitica monetariabanca centrale europearipartizione delle competenze istituzionalimercati finanziari

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