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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-424/22

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023. — Vincenzo D'Agostino e Dafin Srl contro Banca centrale europea. — Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-424/22

Giurisprudenza europea62022TO0424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge un ricorso risarcitorio contro la BCE relativo a una dichiarazione della presidente in conferenza stampa del 12 marzo 2020. Le disposizioni invocate dai ricorrenti sono qualificate come norme istituzionali, non idonee a conferire diritti ai singoli, e manca inoltre la prova del nesso causale tra la dichiarazione e le perdite finanziarie dedotte. Il ricorso è quindi respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, con condanna alle spese.

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente in conferenza stampa: assenza di violazione di norme attributive di diritti ai singoli e di nesso causale

La questione giuridica

Se una dichiarazione della presidente della BCE resa in conferenza stampa, asseritamente eccedente le competenze dell’organo che l’ha pronunciata, possa fondare la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340 TFUE; in particolare, se le disposizioni invocate dai ricorrenti siano norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e se sussista un nesso causale diretto tra la dichiarazione e i danni lamentati.

Principio di diritto

La BCE non risponde extracontrattualmente per la dichiarazione della propria presidente quando i ricorrenti non dimostrano, in primo luogo, la violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione che conferisca diritti ai singoli, poiché le disposizioni invocate sull’obiettivo e sull’organizzazione della politica monetaria, sulla ripartizione delle competenze interne della BCE e sui poteri di firma hanno natura meramente istituzionale; e, in secondo luogo, quando non sia provato un nesso causale diretto tra la dichiarazione e i danni allegati. In tali circostanze, il ricorso è respinto come manifestamente infondato in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 127 TFUE
  • Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38
  • Decisione 2004/257/CE della BCE, articoli 17.2 e 17.3
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale della BCE per una dichiarazione della presidente in conferenza stampa

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, Quarta Sezione, 25 luglio 2023, riguarda un ricorso per risarcimento danni proposto da Vincenzo D’Agostino e Dafin Srl contro la BCE. I ricorrenti sostenevano di avere subito ingenti danni patrimoniali e morali a seguito di una dichiarazione resa dalla presidente della BCE il 12 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa sulle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19.

Fatti e procedimento principale

Il sig. D’Agostino era garante di una linea di credito concessa alla Dafin Srl, assistita da pegno su titoli finanziari. Poco prima della dichiarazione controversa aveva anche acquistato titoli a effetto leva; successivamente vendette parte dei titoli dati in garanzia, sostenendo di avere subito minusvalenze rilevanti. I ricorrenti chiesero alla BCE il risarcimento dei danni, quantificati in via principale in danno patrimoniale, danno morale e perdita di chance; la BCE respinse la richiesta in sede amministrativa.

Domande formulate al Tribunale

I ricorrenti hanno chiesto la condanna della BCE al risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente causati dalla dichiarazione controversa, oltre agli interessi di mora e a un ulteriore importo equitativo per perdita di chance. La BCE ha domandato il rigetto del ricorso come irricevibile o comunque infondato.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 340, terzo comma, TFUE, che disciplina la responsabilità extracontrattuale della BCE, e l’articolo 268 TFUE. Esamina inoltre l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del SEBC e della BCE contenuto nel protocollo n. 4, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257/CE della BCE sul regolamento interno.

Ragionamento del Tribunale: condizioni della responsabilità extracontrattuale

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone cumulativamente tre condizioni: illegittimità del comportamento, esistenza del danno e nesso causale tra comportamento e danno. Se una sola condizione manca, il ricorso va respinto nel suo insieme.

Quanto all’illegittimità, il Tribunale precisa che occorre la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica diretta a conferire diritti ai singoli. Le norme invocate dai ricorrenti sono però considerate di natura istituzionale:

  • l’articolo 127 TFUE definisce obiettivi e competenze della politica monetaria dell’Unione;
  • l’articolo 3 dello statuto del SEBC rinvia a tali compiti;
  • gli articoli 10 e 11 disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi decisionali;
  • l’articolo 12 ripartisce le competenze tra consiglio direttivo e comitato esecutivo;
  • l’articolo 13 riguarda le attribuzioni del presidente;
  • l’articolo 38 regola i poteri di firma;
  • gli articoli 17.2 e 17.3 della decisione 2004/257 riguardano, rispettivamente, motivazione/pubblicazione degli indirizzi e delega di poteri.

Secondo il Tribunale, nessuna di tali disposizioni è volta a tutelare diritti soggettivi dei singoli; esse attengono soltanto all’organizzazione e al funzionamento della BCE e alla ripartizione interna delle competenze. Anche il dedotto abuso di potere non è autonomamente sviluppato e resta privo di consistenza, poiché si fonda sulla medesima violazione di norme non attributive di diritti.

Ragionamento del Tribunale: nesso causale

Il Tribunale esclude anche il nesso causale diretto. I ricorrenti non hanno provato che la dichiarazione della presidente abbia costretto il sig. D’Agostino a vendere rapidamente i titoli dati in garanzia. Anzi, il rimborso della linea di credito risulta avvenuto molti mesi dopo, circostanza che indebolisce la tesi del nesso causale. Analogamente, per i titoli a effetto leva, il loro valore risultava già in calo nei giorni precedenti il 12 marzo 2020, e l’investimento in titoli finanziari è per sua natura esposto al rischio di mercato.

Per il danno morale, il ricorso non contiene prova della lesione della salute mentale o della reputazione del sig. D’Agostino; inoltre, la documentazione bancaria prodotta non collega il diniego del finanziamento al calo di valore dei titoli o alla dichiarazione controversa.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che non sono soddisfatte né la condizione relativa alla violazione di una norma che conferisce diritti ai singoli né quella relativa al nesso causale. Per tale ragione respinge il ricorso come manifestamente infondato in diritto, senza esaminare la sussistenza del danno reale e certo e senza pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che le disposizioni dell’Unione di natura istituzionale, che definiscono competenze, organi e modalità di funzionamento della BCE, non possono essere invocate per fondare la responsabilità extracontrattuale dell’istituzione da parte di singoli. Ribadisce inoltre che il ricorrente deve provare un nesso causale diretto e concreto tra l’atto contestato e i danni lamentati; in mancanza, il ricorso risarcitorio è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell'uepolitica monetariabanca centrale europearipartizione delle competenze istituzionalidanni patrimoniali e morali

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