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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-258/23

Order of the President of the General Court of 24 July 2023. — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. v European Commission. — Interim relief – Medicinal products for human use – Marketing authorisation – Application for interim measures – Application for injunction – Lack of urgency. — Case T-258/23 R

Giurisprudenza europea62023TO0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta da Polpharma contro la decisione della Commissione che prorogava la protezione di mercato di Tecfidera. La domanda mirava a sospendere l’efficacia della decisione e a impedire eventuali atti futuri della Commissione che incidessero sulla commercializzazione del dimetil fumarato generico. Il Tribunale ha ritenuto non provata l’urgenza, perché i danni allegati erano per lo più economici o dipendevano da condotte di terzi, e quindi non irreparabili.

Istanza di sospensione dell’efficacia di una decisione della Commissione che estende la protezione di mercato di Tecfidera: il Tribunale nega le misure provvisorie per difetto di urgenza.

La questione giuridica

Se sussistessero i presupposti per ordinare, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2023 che proroga di un anno la protezione di mercato di Tecfidera, nonché per imporre alla Commissione di astenersi da ulteriori atti che equivalgano alla revoca dell’AIC dell’istanza o al divieto di commercializzare il dimetil fumarato generico.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo in via eccezionale, quando il richiedente dimostri cumulativamente fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, bilanciamento degli interessi; il mero rischio di conseguenze economiche o l’eventuale iniziativa di terzi o annunci futuri della Commissione non bastano a provare un danno grave e irreparabile. Poiché Polpharma non ha dimostrato che la decisione contestata le avrebbe causato un pregiudizio irreparabile prima della decisione nel merito, l’istanza cautelare è stata respinta senza esaminare gli altri presupposti.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 14, paragrafo 11, regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 3, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 726/2004

Sospensione dell’efficacia della decisione della Commissione sulla protezione di mercato di Tecfidera

Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea si pronuncia in sede cautelare in una controversia farmaceutica relativa al medicinale Tecfidera e al dimetil fumarato generico commercializzato da Polpharma. La domanda riguarda la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 2 maggio 2023, che ha modificato la precedente decisione di autorizzazione all’immissione in commercio di Tecfidera prorogando la protezione di mercato a favore di Biogen.

Fatti e contesto procedurale

Polpharma aveva ottenuto nel 2022 un’autorizzazione all’immissione in commercio per il proprio dimetil fumarato generico e aveva iniziato a commercializzarlo in diversi Stati membri. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, che ha annullato il precedente ragionamento del Tribunale nella causa T‑611/18 e ha respinto il ricorso di Polpharma, la Commissione ha adottato la decisione contestata, con effetto retroattivo dal 16 marzo 2023, estendendo di un anno la protezione di mercato di Tecfidera fino al 2 febbraio 2025. Polpharma ha quindi proposto ricorso di annullamento contro tale decisione e, con il separato atto in esame, ha chiesto misure provvisorie. Nel frattempo, Biogen e Biogaran hanno presentato istanze di intervento nei rispettivi sensi, e la ricorrente ha chiesto anche trattamenti riservati di alcuni documenti.

Normativa richiamata

La pronuncia richiama il regime generale delle misure provvisorie previsto dagli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Sul piano sostanziale, il contesto è quello del regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 11, relativo all’estensione della protezione di mercato, nonché degli articoli 3, paragrafo 3, e 4, paragrafo 1, relativi alla procedura centralizzata di autorizzazione. È inoltre richiamata la direttiva 2001/83/CE, segnatamente l’articolo 6, paragrafo 1, sul concetto di autorizzazione globale.

Questione esaminata dal Presidente del Tribunale

Il giudice cautelare deve stabilire se la ricorrente abbia dimostrato:

  • l’esistenza di un fumus boni iuris;
  • l’urgenza, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile in assenza della misura;
  • eventualmente, il bilanciamento degli interessi. Nel caso concreto, il Presidente del Tribunale decide di esaminare anzitutto l’urgenza.

Valutazione dell’urgenza

Polpharma sosteneva che la decisione contestata le impedisse di utilizzare la propria autorizzazione all’immissione in commercio fino al 2 febbraio 2025 e le causasse vari pregiudizi: perdita di profitto, perdita totale di quota di mercato, costi per una nuova reimmissione sul mercato dopo la scadenza della protezione e danno reputazionale. La ricorrente richiamava anche una lettera di Biogen, pressioni di autorità nazionali e l’annuncio della Commissione di possibili atti ulteriori.

Il Tribunale respinge tali argomenti perché:

  • la decisione contestata è rivolta a Biogen e non incide direttamente sulla legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio della ricorrente;
  • gli atti o le iniziative di Biogen e delle autorità nazionali sono condotte di terzi, non imputabili alla decisione impugnata;
  • il pregiudizio economico eventualmente derivante da future richieste risarcitorie è, per sua natura, quantificabile e compensabile, quindi non irreparabile;
  • la mera manifestazione dell’intenzione della Commissione di adottare in futuro un certo atto non produce effetti giuridici vincolanti immediati sulla posizione della ricorrente e non può, da sola, fondare l’urgenza. Il Tribunale osserva inoltre che eventuali provvedimenti futuri di modifica o revoca dell’autorizzazione potranno essere contestati con un autonomo ricorso e, se del caso, con una nuova domanda cautelare.

Decisione e conseguenze processuali

Poiché Polpharma non ha dimostrato un danno grave e irreparabile, il Tribunale respinge la domanda cautelare senza esaminare la ricevibilità, il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi. Di conseguenza, non è più necessario statuire sulle domande di intervento di Biogen e Biogaran né sulle richieste di riservatezza. Le spese relative al procedimento cautelare sono riservate; per le istanze di intervento, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In materia di misure provvisorie, la mera allegazione di effetti economici negativi, di condotte di terzi che si fondino su un atto dell’Unione o di future intenzioni della Commissione non basta a dimostrare l’urgenza richiesta dall’articolo 156 del regolamento di procedura. È necessario provare che, senza la sospensione, si produrrebbe prima della decisione di merito un danno grave e irreparabile direttamente collegato all’atto impugnato.

Come è indicizzato

Materiefarmaci per uso umanoautorizzazione all’immissione in commerciomisure provvisorieprotezione dei dati e di mercatocontenzioso amministrativo UE

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